Adesione del Comune a CER cooperativa ed onere di motivazione analitica (Corte dei Conti Sez. contr. Bolzano n. 18 del 05.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’atto deliberativo con cui un ente locale aderisce a una società cooperativa, costituita in forma di comunità energetica rinnovabile, è soggetto al controllo della Corte dei conti e deve essere analiticamente motivato ai sensi dell’art. 5, comma 1, del TUSP. Il fine meritorio della diffusione delle fonti rinnovabili non esonera l’amministrazione dall’onere motivazionale rafforzato. L’ente deve dare conto dell’infungibilità dello strumento societario rispetto ad altri moduli organizzativi, della sostenibilità finanziaria e della convenienza economica dell’operazione, sostenendola con un business plan o analisi equivalente. Deve inoltre documentare la consultazione pubblica e la compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato.
Il Fatto
Un Comune ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la delibera consiliare di adesione, in qualità di socio, a una società cooperativa costituita come comunità energetica rinnovabile, unitamente allo statuto sociale. L’iniziativa si inserisce nel progetto “Green Communities” e muove dalla qualificazione della produzione di energia da fonti rinnovabili come attività di interesse pubblico.
Interrogato dalla Sezione, il Comune ha precisato di non aver presentato domanda di ammissione al consiglio di amministrazione né versato la quota capitale, sì che non si è ancora verificata l’attuazione societaria. Su tale presupposto la Sezione ha ritenuto sussistenti le condizioni per deliberare. Occorre stabilire se la delibera di adesione soddisfi i parametri dell’art. 5 del TUSP.
La Motivazione della Corte
La Sezione premette che, nell’ordinamento della Provincia autonoma di Bolzano, l’adeguamento ai parametri e alla procedura dell’art. 5 del TUSP non risulta ancora recepito nelle norme di attuazione dello Statuto. La pronuncia è quindi resa nell’ambito delle altre forme di collaborazione previste dall’art. 6 del d.P.R. n. 305/1988. Il controllo interviene prima che la scelta amministrativa sia attuata con strumenti privatistici, così da scrutinare i presupposti giuridici ed economici dell’operazione.
Quanto al vincolo finalistico, la produzione di energia da fonti rinnovabili rientra tra le attività consentite dall’art. 4, comma 7, del d.lgs. n. 175/2016 e dall’art. 1, comma 4-bis, della l.p. n. 12/2007. Tuttavia l’oggetto sociale della cooperativa non è esclusivo: convive con ulteriori e molteplici scopi, non tutti riconducibili alle finalità istituzionali di un ente locale. Manca la dimostrazione che le attività della comunità energetica non sarebbero svolte dal mercato senza l’intervento pubblico o lo sarebbero a condizioni differenti.
La Sezione rileva poi la genericità delle affermazioni sulla convenienza economica, limitate a richiamare la quota di adesione e il sistema di incentivi. Non risulta predisposto alcun business plan né altra analisi di fattibilità. Il Collegio ricorda che la sostenibilità finanziaria va valutata su un duplice piano, oggettivo e soggettivo, con riguardo alla situazione dell’ente e agli accantonamenti ex art. 21 del TUSP.
Sul piano procedurale, lo schema di atto deliberativo non è stato sottoposto a consultazione pubblica. Quanto alla compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato, l’onere motivazionale non può esaurirsi in un mero richiamo alla normativa europea. La Sezione segnala infine che non consta il parere del revisore e che la delibera non specifica la tipologia di socio assunta dal Comune.
La Corte dei conti conclude che l’atto non assolve l’onere di motivazione analitica richiesto dall’art. 5, comma 1, del TUSP, disponendo la pubblicazione della delibera sul sito istituzionale e la sua trasmissione al Sindaco e al Segretario comunale.
Nota della Redazione
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