Ricevitoria lotto, omesso versamento e danno erariale da mancata entrata (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 18 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il gestore di una ricevitoria del gioco del lotto, cui sia stata rilasciata la concessione, è agente contabile ai sensi dell’art. 178, lett. e), r.d. n. 827/1924 ed è tenuto a versare all’Amministrazione i proventi incassati secondo l’art. 24, d.p.r. n. 303/1990. L’omesso o tardivo versamento delle somme dovute configura danno erariale da mancata entrata, certo nell’an e nel quantum, con conseguente giurisdizione della Corte dei conti. La qualifica di agente contabile impone al gestore l’onere di provare le circostanze esimenti da responsabilità. L’amministrazione danneggiata è lo Stato, e per esso il Ministero dell’economia e delle finanze, nel cui stato di previsione affluiscono i proventi del lotto, non l’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Sulla somma dovuta si applicano gli interessi nella misura di una volta e mezzo gli interessi legali, ai sensi dell’art. 33, comma 2, l. n. 724/1994.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Lazio ha convenuto in giudizio il gestore di una ricevitoria del gioco del lotto, già titolare della concessione, contestandogli il mancato versamento all’Amministrazione dei proventi delle giocate riferiti alle settimane contabili dal 12 al 19 dicembre. L’azione traeva origine dalla denuncia dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che aveva accertato un omesso versamento complessivo e, dopo la sospensione cautelare dell’attività di raccolta e la successiva revoca della concessione, aveva quantificato un danno erariale.
Il convenuto, pur confermando il fatto, aveva dedotto di aver effettuato un versamento parziale nel maggio 2025, allegando la relativa distinta. La Procura, non ritenendo provato tale pagamento sulla base delle risultanze istruttorie, aveva citato il gestore per l’intero importo. Nel corso del giudizio l’Agenzia ha poi confermato l’avvenuto versamento parziale. Il convenuto non si è costituito.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha anzitutto dichiarato la contumacia del convenuto ai sensi dell’art. 93 c.g.c., non essendosi lo stesso costituito nonostante la regolare notificazione dell’atto di citazione e del decreto di fissazione dell’udienza.
Nel merito, la Corte ha ribadito la sussistenza della giurisdizione contabile, ravvisando tra l’Amministrazione finanziaria e il concessionario della ricevitoria un rapporto di servizio di natura funzionale. Per l’attività di riscossione di entrate e di maneggio di denaro di pertinenza pubblica, il gestore acquisisce la qualifica di agente contabile ai sensi dell’art. 178, lett. e), r.d. n. 827/1924.
La Corte ha richiamato la disciplina del settore: ai sensi dell’art. 24, d.p.r. n. 303/1990 il gestore è tenuto a versare il saldo a proprio debito nella giornata del giovedì della settimana successiva all’estrazione; l’art. 23 dello stesso regolamento individua nell’estratto conto del sistema informatico il riferimento dei proventi, al netto dell’aggio e delle vincite. L’omesso tempestivo versamento integra quindi una violazione delle richiamate disposizioni.
Quanto al quantum, la Sezione ha detratto dall’originaria contestazione la somma versata dal convenuto, il cui pagamento è stato esplicitamente confermato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pur in assenza della quietanza agli atti. Ha inoltre ravvisato l’elemento soggettivo del dolo, consistente nella consapevole e volontaria omissione dei versamenti, dovuti in forza di chiare disposizioni di legge e del rapporto concessorio, nonostante le richieste di pagamento e i provvedimenti di sospensione e revoca adottati dall’Agenzia.
Sul punto dell’individuazione dell’amministrazione danneggiata, la Corte ha precisato che essa va identificata nello Stato, e per esso nel Ministero dell’economia e delle finanze, nel cui stato di previsione dell’entrata affluiscono i proventi del gioco del lotto. Non può invece essere individuata nell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel cui bilancio dette somme non affluiscono e che è l’agenzia fiscale preposta alla gestione amministrativa del settore dei monopoli. La domanda è stata pertanto accolta parzialmente, con condanna del convenuto al pagamento della somma residua, oltre interessi come da motivazione, e alle spese del giudizio a favore dello Stato ai sensi dell’art. 31, comma 5, c.g.c.
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Nota della Redazione
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