Conto giudiziale deve essere chiaro e intelligibile anche senza ammanchi (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 169 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di conto ha ad oggetto l’accertamento della regolarità dei conti giudiziali resi da chi ha maneggio di denaro o beni pubblici, al fine di verificare la correttezza delle gestioni pubbliche. L’assenza di ammanchi e il rispetto di regole interne all’Amministrazione non escludono l’accertamento dell’irregolarità del conto quando questo non sia idoneo a integrare i presupposti di chiarezza e intellegibilità richiesti dalla legge. La forma del conto e i suoi contenuti devono essere coerenti con la finalità di rappresentare, mediante i fatti di gestione, i relativi risultati, secondo il principio positivizzato nell’art. 140, comma 2, c.g.c. La presenza di un funzionario terzo al passaggio di consegne, ex art. 182, comma 2, R.D. n. 827/1924, non è un mero adempimento formale, essendo posta a tutela sia dell’agente cessante sia di quello subentrante.
Il Fatto
Il giudizio riguardava il conto giudiziale presentato dall’agente contabile, quale cassiere dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, Sezione Territoriale di Vicenza, per l’esercizio 2019 (1° marzo – 31 dicembre 2019), ultima gestione dell’agente. Il magistrato istruttore rilevava plurime irregolarità: la tardiva parifica del conto da parte dell’Ente, la discrepanza tra la giacenza bancaria risultante dal registro di cassa e quella indicata nel conto corrente, la mancata chiusura in pareggio del conto, l’avvenuto passaggio di consegne senza l’intervento di un funzionario dell’Ente e la mancata trasmissione della relazione dell’organo di controllo interno. L’agente contabile e l’Istituto intervenuto eccepivano la natura formale delle irregolarità, riconducibili a prassi operative consolidate e all’organizzazione interna dell’Ente, chiedendo la declaratoria di regolarità del conto o, in subordine, il discarico dell’agente.
La Motivazione della Corte
La Corte premette che il giudizio di conto non ha ad oggetto, se non in via indiretta ed eventuale, l’operato dell’agente e i profili di sua possibile responsabilità, bensì la verifica della regolarità della gestione pubblica. Richiamando propri precedenti, la Sezione afferma che le gestioni devono essere organizzate in modo che i risultati siano ricollegabili con certezza alle scritture contabili e che ciò deve emergere dal conto reso al giudizio. Il conto deve essere idoneo a rappresentare i fatti di gestione e i relativi risultati.
La Corte chiarisce che il principio della prevalenza della sostanza sulla forma non può costituire un mezzo per derogare o eludere l’obbligo di rendicontazione. Conseguentemente, l’assenza di ammanchi e la conformità a prassi amministrative interne non escludono l’accertamento dell’irregolarità del conto quando risultino violati i presupposti di chiarezza e intellegibilità imposti dal legislatore.
Nel merito, la Corte ravvisa diverse irregolarità che impediscono l’approvazione del conto ai sensi dell’art. 149, comma 2, c.g.c. Rileva la tardiva parifica del conto, avvenuta dopo l’approvazione del bilancio di esercizio, in violazione dell’art. 74 del R.D. n. 2440/1923. Costituisce grave irregolarità la discrepanza tra la giacenza bancaria risultante dal registro di cassa e quella di apertura del conto corrente, sintomo di un’indebita commistione tra la gestione delle riscossioni e quella del fondo economale, entrambe facenti capo a un unico conto corrente.
Quanto alla mancata chiusura in pareggio del conto, la Corte esclude che essa trovi automatica giustificazione nella gestione di un residuo per esigenze operative, trattandosi di circostanza eccezionale da specificare nella nota descrittiva allegata al conto. Il passaggio di consegne, infine, risulta avvenuto in violazione dell’art. 182, comma 2, del R.D. n. 827/1924, poiché l’intervento del funzionario terzo non costituisce mero adempimento formale, ma è previsto a tutela di entrambi gli agenti coinvolti. La mancata trasmissione della relazione dell’organo interno, ex art. 139, comma 2, c.g.c., costituisce invece irregolarità non riferibile all’agente ma all’Amministrazione.
La Corte dichiara pertanto irregolare il conto e non ammette a discarico l’agente contabile, pur in assenza di ammanchi, nulla disponendo sulle spese. Le carenze delle Istruzioni operative regionali non assumono rilevanza trattandosi di adempimenti previsti direttamente dalla legge.
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Nota della Redazione
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