Controlli interni enti locali: permanenti le criticità accertate nel Comune (Corte dei Conti Sez. contr. Abruzzo n. 217 del 05.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il sistema dei controlli interni degli enti locali, disciplinato dagli artt. 147 e ss. del d.lgs. n. 267/2000, è funzionale a garantire l’equilibrio economico-finanziario dell’ente, la regolarità e la trasparenza della gestione nonché il raggiungimento degli obiettivi di servizio. L’obbligo di effettuare il controllo di gestione e di trasmettere il relativo referto, previsto dall’art. 198-bis del TUEL, costituisce adempimento imposto da norma primaria e non può essere escluso da un regolamento interno dell’amministrazione. La relazione annuale del Sindaco sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni, richiesta dall’art. 148 del TUEL, non assolve a un mero onere formale, ma integra lo strumento di verifica della regolarità e della legittimità della gestione finanziaria. La Sezione regionale di controllo, in sede di esame dei referti, accerta la permanenza delle criticità e formula raccomandazioni, attivando il contraddittorio funzionale alla successiva valutazione delle condizioni di cui all’art. 148, comma 4, del TUEL.

Il Fatto

Il Sindaco di un Comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti i referti annuali sul funzionamento del sistema dei controlli interni per gli esercizi 2022 e 2023. I referti descrivono i controlli amministrativi e contabili effettuati, il controllo di gestione, quello strategico, sugli equilibri finanziari, sugli organismi partecipati e sulla qualità dei servizi, oltre alle azioni connesse al PNRR.

La Sezione aveva già verificato il funzionamento dei controlli interni per l’esercizio 2021 con una precedente deliberazione, accertando l’inadeguatezza del sistema e formulando raccomandazioni. La questione torna ora all’esame del Collegio per le annualità successive, al fine di verificare se le criticità segnalate siano state superate.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce anzitutto la funzione del sistema dei controlli interni, che deve adattarsi continuamente alle nuove necessità amministrative e ai cambiamenti normativi. Il controllo non è un mero adempimento formale, ma la bussola dei processi di programmazione, monitoraggio e valutazione delle scelte strategiche e delle attività gestionali.

Sul controllo di regolarità amministrativa e contabile i referti evidenziano un incremento degli atti esaminati rispetto al 2021, ma non risultano monitorate le attestazioni sui pagamenti oltre i termini di legge. La Sezione raccomanda nuovamente l’implementazione di tecniche di campionamento adeguate, anche con riferimento alle attività del PNRR, precisando che l’assenza di irregolarità rilevate non esonera l’ente dal migliorare costantemente la capacità di garantire regolarità, trasparenza ed efficienza.

Quanto al controllo di gestione, l’ente non ha predisposto né trasmesso il referto previsto dall’art. 198-bis del TUEL, motivando l’omissione con il fatto che il proprio regolamento interno non prevede tale adempimento. La Sezione respinge questa giustificazione: l’obbligo previsto dalla norma primaria non può essere escluso da un regolamento interno. L’ente non si è inoltre dotato di un sistema di contabilità analitica per centri di costo. Le difficoltà organizzative addotte, legate al piano di riequilibrio, alla dichiarazione di dissesto, alla carenza di personale e all’assenza prolungata del dirigente finanziario, non valgono a escludere l’adempimento, ma richiedono l’adozione di un vero e proprio piano di rafforzamento amministrativo integrato.

Sul controllo sulla qualità dei servizi, il miglioramento dichiarato dall’ente non trova riscontro documentale nel sito istituzionale, ove non è reperibile neppure la Carta dei servizi. L’ente continua a non effettuare confronti sistematici con amministrazioni di analogo livello, circostanza che ostacola il processo di miglioramento degli standard. Sul controllo sugli equilibri finanziari e sugli organismi partecipati la Sezione richiama integralmente la propria precedente deliberazione n. 146/2025/PRSP.

In materia di PIAO, l’ente non ha inserito gli obiettivi relativi alle politiche giovanili di sviluppo e aggregazione. Sul rischio corruzione, non risultano adottate misure di rotazione degli incarichi dirigenziali, né misure alternative idonee. Sul PNRR, pur essendo stata istituita una governance, non vengono prodotti report specifici per monitorare il grado di conseguimento delle misure e il rispetto dei tempi programmati. La Sezione accerta pertanto la permanenza delle criticità e invita il Sindaco a trasmettere, entro il 15 gennaio 2026, una relazione sugli adeguamenti assunti, anche ai fini della valutazione delle condizioni di cui all’art. 148, comma 4, del TUEL.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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