Giurisdizione contabile e parere medico-legale in causa di servizio e pensione privilegiata (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 195 del 30.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
È devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti non soltanto la domanda di accertamento della causa di servizio strumentale al pagamento del trattamento pensionistico, ma anche la sola domanda di mero accertamento della causa di servizio, quale presupposto del trattamento pensionistico privilegiato, atteso il carattere esclusivo della materia. I pareri resi dagli organi consultivi sanitari non sono impugnabili in via autonoma, per difetto di interesse concreto ed attuale, essendo atti strumentalmente preordinati al provvedimento finale. I risultati delle consulenze tecniche dei Collegi medico-legali sono pienamente utilizzabili nel giudizio pensionistico, operando tali organi in posizione di neutralità alla stregua di ausiliari del giudice. La rinnovazione della consulenza è esclusa quando il parere sia congruamente motivato, immune da vizi logici e fondato su adeguato supporto medico-scientifico.

Il Fatto

Il ricorrente, militare, ha presentato domanda di pensione privilegiata in relazione a infermità asseritamente dipendenti da causa di servizio. L’amministrazione ha respinto l’istanza, sulla base del parere negativo degli organi medico-legali, che avevano escluso la dipendenza delle patologie dalla causa di servizio.

Il ricorrente ha quindi adito la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche, chiedendo l’accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità e il conseguente riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato. Il Ministero della Difesa si è costituito, eccependo il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo e, in subordine, la propria carenza di legittimazione passiva, invocando quella del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con richiesta di estromissione dal giudizio; nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il giudice ha preliminarmente respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione. Ha osservato che alla Corte dei conti è devoluta non solo la domanda di accertamento della causa di servizio finalizzata al pagamento del trattamento pensionistico, ma anche la sola domanda di mero accertamento della causa di servizio, quale presupposto del trattamento privilegiato, in ragione del carattere esclusivo della materia, richiamando Cassazione Sezioni unite, sent. nn. 4325/2009, 1306/2017. Poiché il ricorrente aveva presentato domanda di pensione privilegiata, la giurisdizione contabile è stata correttamente adita.

È stata poi rigettata l’eccezione di carenza di legittimazione passiva del Ministero della Difesa. La Corte ha richiamato la concorde giurisprudenza del giudice delle pensioni, che ha sempre negato l’impugnabilità in via autonoma dei pareri resi dagli organi consultivi, per difetto di un interesse concreto ed attuale. Si tratta di atti strumentalmente preordinati al provvedimento finale, che non incidono in modo diretto ed immediato su posizioni giuridiche soggettive.

Passando al merito, il giudice ha ricordato che i risultati delle consulenze tecniche dei Collegi medico-legali sono pienamente utilizzabili nel giudizio pensionistico, poiché tali organi operano in posizione di neutralità, professionalità e competenza, alla stregua degli altri consulenti, configurandosi quali ausiliari del giudice, e svolgono la loro attività in contraddittorio con il ricorrente, che può parteciparvi e contrastarne l’esito mediante argomenti contrari e consulenze di parte.

Il giudice ha escluso la rinnovazione della consulenza medico-legale. Ha rilevato che non sono stati offerti elementi idonei a ritenere il parere incongruo o non condivisibile, e che le controdeduzioni del consulente tecnico di parte costituiscono una mera reiterazione di argomentazioni già introdotte e alle quali il Collegio aveva ampiamente risposto. Ragioni di economia processuale e di celerità, in un giudizio pendente da due anni, hanno indotto a non indugiare su questioni prive di rilevante incidenza sostanziale. Il parere è apparso congruamente motivato, immune da vizi logici e rispettoso dei principi di adeguatezza e ragionevolezza; di conseguenza la Corte ha respinto il ricorso, dichiarando la non dipendenza da causa di servizio delle infermità. Le spese sono state compensate. Il collegio ha inoltre disposto l’oscuramento dei dati relativi allo stato di salute e delle generalità del ricorrente, ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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