Responsabilità erariale del titolare di impresa individuale per omessa rendicontazione del contributo (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 65 del 18.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il privato beneficiario di un contributo pubblico è titolare di un rapporto di servizio con l’amministrazione erogante, indipendentemente dal titolo in base al quale gestisce il pubblico denaro. L’omessa presentazione della rendicontazione finale di spesa, prevista dal bando a pena di revoca, determina l’inutilità dell’erogazione pubblica e integra danno erariale. Nel caso di impresa individuale, la responsabilità per l’inadempimento dell’obbligo di rendicontazione e per l’omessa restituzione delle somme indebitamente percepite è imputabile al titolare e legale rappresentante, che si ingerisce nella gestione del pubblico denaro con finalità difformi da quelle di interesse generale e assume la qualità di agente contabile di fatto. La consapevole e intenzionale violazione degli obblighi del bando integra il requisito soggettivo del dolo.

Il Fatto

La Procura contabile ha citato in giudizio il titolare di una ditta individuale, quale legale rappresentante, per sentirlo condannare al pagamento, in favore della Regione Piemonte, della somma di euro 25.482,46 a titolo di danno erariale. Il finanziamento era stato erogato da Finpiemonte spa su bando approvato ex legge regionale n. 28/1999, art. 18, c. 1, lett. b), per l’accesso al credito delle piccole imprese commerciali, ed era destinato all’acquisizione di beni strumentali e alla realizzazione di opere edili.

Dopo l’erogazione, l’impresa non ha mai presentato la rendicontazione finale di spesa, pur sollecitata. Ne è seguita la revoca totale dell’agevolazione e la richiesta di restituzione, rimasta inadempiuta. Il convenuto non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio ha dichiarato la contumacia del convenuto ai sensi dell’art. 93 c.g.c., rilevata la regolarità della notifica dell’atto di citazione e del decreto di fissazione dell’udienza.

Nel merito, la Corte ha accertato gli elementi oggettivi e soggettivi della responsabilità erariale. Quanto al rapporto di servizio, ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 4511/2006, n. 5019/2010, n. 25138/2014 e n. 12086/2016, confermando che esso sussiste in capo ai privati percettori di contributi pubblici a prescindere dal titolo della gestione.

La mancata rendicontazione, prevista dal punto 7 del bando, ha impedito di documentare la fruizione del contributo e il perseguimento delle finalità pubblicistiche: ne deriva l’inutilità dell’erogazione pubblica. Sul punto il Collegio ha richiamato la giurisprudenza contabile, anche della stessa Sezione (sent. n. 40/2023 e n. 1/2025), e i principi della Corte di giustizia CE in materia di irregolarità nell’uso di fondi pubblici, applicabili anche ai finanziamenti statali o regionali. L’omessa rendicontazione comprova l’illiceità della condotta, in virtù del principio contabile della necessaria documentazione della spesa.

Sotto il profilo soggettivo, trattandosi di impresa individuale, la Corte ha imputato la responsabilità al titolare, che ha personalmente sottoscritto la domanda di finanziamento. Egli, ingerendosi nella gestione del pubblico denaro per finalità difformi, è divenuto agente contabile di fatto. Il Collegio ha ravvisato il dolo, per la consapevole e intenzionale violazione degli obblighi del bando e della normativa regionale, richiamando le sent. n. 56/2023, n. 97/2023 e n. 6/2025.

La Corte ha pertanto accolto la domanda, condannando il convenuto al risarcimento di euro 25.482,46, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, e al pagamento delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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