Parifica rendiconto siciliano nulla per illegittima composizione del collegio (Corte dei Conti Sez. Riunite n. 16 del 29.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di parificazione del rendiconto regionale la fase che si svolge in udienza pubblica, con la partecipazione del pubblico ministero e il contraddittorio dei rappresentanti dell’Amministrazione, costituisce esercizio delle formalità della giurisdizione contenziosa richiamate dall’art. 40 del r.d. n. 1214/1934. Ne deriva che la legittima composizione del collegio è presupposto indefettibile di quelle formalità, perché non vi è contraddittorio senza terzietà dell’organo giudicante. La decisione adottata da un collegio delle Sezioni riunite per la Regione siciliana formato in difformità dal decreto presidenziale che ne fissa composizione e sostituzioni, e in numero pari, è affetta da nullità assoluta e insanabile per vizio di costituzione del giudice, rilevabile anche d’ufficio. La nullità impone la rinnovazione officiosa del giudizio di parifica, non essendo consentito alcun giudizio rescissorio in assenza di una decisione giuridicamente esistente.
Il Fatto
La Regione siciliana ha impugnato davanti alle Sezioni riunite in sede giurisdizionale, in speciale composizione, la deliberazione con cui le Sezioni riunite per la Regione siciliana avevano negato la parifica del rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2020. Il giudizio di parifica era stato sospeso per una questione di legittimità costituzionale, decisa con declaratoria di illegittimità delle disposizioni regionali censurate; alla riassunzione d’ufficio era seguita la decisione di non parifica integrale, fondata sull’accertamento di irregolarità incidenti sugli stanziamenti del disavanzo finanziario e sul finanziamento del fondo sanitario regionale.
La ricorrente ha articolato nove motivi, articolati tra vizi di costituzione del collegio, censure sul contraddittorio e doglianze di merito relative alle prescrizioni impartite e alla statuizione di non parifica dell’intero rendiconto. Il Presidente della Corte ha deferito alle Sezioni riunite in sede giurisdizionale alcune questioni di massima, poi risolte con la sentenza nomofilattica n. 34/2024, sulla cui portata le parti hanno lungamente discusso.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni riunite in speciale composizione affrontano anzitutto i quattro motivi preliminari sulla formazione del collegio. Rilevano che le censure investono il segmento procedurale della parifica svolto in udienza pubblica e in contraddittorio, disciplinato dall’art. 40 del r.d. n. 1214/1934, sicché devono essere scrutinate nel merito.
Il primo motivo, fondato sulla distinzione tra referendari, primi referendari e consiglieri, è respinto: la legge n. 1345 del 1961 ha superato quella distinzione, residuando solo profili di carriera e trattamento economico, di modo che il collegio è legittimo purché composto da magistrati assegnati alle sezioni, a prescindere dalla qualifica.
Anche il secondo motivo, sulla composizione numerica, è respinto. La norma fissa un numero minimo di sette componenti, non elevato per la Sicilia; il decreto presidenziale n. 247/2023 e la successiva ordinanza n. 18/2023 hanno fissato il collegio in tredici componenti, nel rispetto del minimo e del vincolo di composizione dispari posto dall’art. 4 del r.d. n. 1214/1934. La questione di costituzionalità prospettata sul punto è dichiarata manifestamente infondata, perché la precostituzione del giudice è assicurata da criteri legali generali e non in vista di singole controversie.
Il terzo motivo è invece accolto. Il combinato disposto del decreto presidenziale e dell’ordinanza predefiniva la disciplina delle sostituzioni in caso di impedimento, sottraendo al Presidente del collegio ogni potere di determinazione finale. Nel giorno dell’udienza era assente il Presidente della Sezione giurisdizionale e non si è proceduto alla sostituzione con il Presidente aggiunto, né all’integrazione del collegio. La mancata sostituzione ha violato la composizione dispari e reso inapplicabile il criterio di decisione a maggioranza. Si configura così un vizio relativo alla costituzione del giudice, insanabile e rilevabile d’ufficio.
La nullità comporta la necessità della rinnovazione degli atti e del giudizio di parifica, in ragione della necessarietà e officiosità del giudizio medesimo. Non è possibile alcun giudizio rescissorio in assenza di una decisione giuridicamente esistente. La Corte respinge inoltre la censura sull’assenza di contraddittorio, risultando dagli atti che la posizione dei relatori sugli effetti della pronuncia costituzionale era stata resa disponibile alle parti. Le correzioni intervenute dopo il deposito del rendiconto non rilevano nel giudizio in corso, ma potranno essere valutate nei successivi cicli di bilancio. Il fascicolo è trasmesso al Presidente della Sezione di controllo per la Sicilia per la rinnovazione del giudizio.
Nota della Redazione
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