Difetto di legittimazione passiva del cessionario non segnalante alla centrale rischi (ABF Collegio di Milano n. 4337 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di segnalazioni alla Centrale dei rischi, la legittimazione passiva rispetto alla domanda di rettifica o cancellazione di una segnalazione a sofferenza spetta all’intermediario che l’ha effettuata, non al mero cessionario del credito. Il cessionario che non abbia segnalato il debitore e che non partecipi al servizio non è tenuto a rispondere dell’ordine di cancellazione, che resta a carico del soggetto segnalatore. La Circolare n. 139/1991 della Banca d’Italia impone al cessionario, che sia intermediario partecipante, di continuare la segnalazione iniziata dal cedente; la cedente resta responsabile delle segnalazioni da essa effettuate. La cessazione dello stato di insolvenza non comporta la cancellazione delle segnalazioni a sofferenza relative alle rilevazioni pregresse.
Il Fatto
Un cliente è stato contattato da una società di gestione di crediti deteriorati per il pagamento di un credito vantato da un intermediario. Il ricorrente ha chiesto il titolo della pretesa e ha ricevuto documentazione che riteneva insufficiente; ha poi inviato un reclamo formale via PEC a entrambi i soggetti, chiedendo la documentazione necessaria. L’intermediario ha risposto che il credito era stato selezionato per la vendita.
Il ricorrente ha lamentato l’illegittimità di una segnalazione a sofferenza in Centrale dei rischi pendente dal 2017, con conseguente diniego di un mutuo, la mancanza del preavviso di segnalazione e la prova incerta della data di prima iscrizione. Ha domandato la cancellazione della segnalazione e l’accertamento della violazione degli obblighi di trasparenza. L’intermediario ha eccepito di non aver mai segnalato il ricorrente, essendo divenuto acquirente pro soluto del credito per effetto di una cessione in blocco del 27.03.2025.
La motivazione del Collegio
Il Collegio esamina in via preliminare l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall’intermediario resistente rispetto alla richiesta di cancellazione della segnalazione. Dal materiale versato in atti emerge una successione di cessioni del credito: i primi tre intermediari hanno segnalato il ricorrente in continuità, mentre dall’intermediario convenuto non risulta alcuna segnalazione.
Tale circostanza è confermata anche dalla documentazione interna dell’intermediario, che ha spiegato l’assenza di segnalazione con il fatto che l’importo è “sotto soglia”. Il Collegio richiama quindi la Circolare n. 139/1991 della Banca d’Italia, la quale prevede che la società cessionaria, se intermediario partecipante, deve continuare la segnalazione iniziata dal cedente, sia in caso di cessione pro solvendo che pro soluto. La cedente resta responsabile della prima segnalazione e di quelle successive da essa effettuate, mentre la cessionaria è tenuta a continuare le segnalazioni e a farle cessare quando ne venga meno il presupposto.
Il Collegio precisa poi, richiamando le decisioni del Collegio di Milano n. 20651/2021 e n. 5309/23, che il pagamento del debito e la cessazione dello stato di insolvenza non comportano la cancellazione delle segnalazioni a sofferenza relative alle rilevazioni pregresse. Su queste basi conclude per la fondatezza dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva.
Quanto alla domanda di produzione documentale, il Collegio osserva che nel reclamo dell’ottobre 2025 il cliente aveva chiesto copia degli atti di cessione, della documentazione contabile giustificativa dell’aumento dell’importo e del contratto originario. L’intermediario, con il riscontro del 24.12.2025, non aveva evaso la richiesta, rinviando alla futura cessionaria. Tuttavia, in sede di controdeduzioni è stato allegato il contratto di cessione in blocco del 27.03.2025, sicché la richiesta documentale, per quanto riferibile all’intermediario, può dirsi assolta seppure con ritardo, con conseguente cessazione della materia del contendere.
Il Collegio dichiara pertanto la parziale cessazione della materia del contendere e non accoglie il ricorso nel resto.
Nota della Redazione
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