Riconoscimento titolo estero di sostegno e obbligo di misure compensative (TAR Lazio n. 2455 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di riconoscimento, ai fini dell’insegnamento di sostegno in Italia, di un titolo di specializzazione conseguito in altro Stato membro è illegittimo quando si fonda sull’astratta distinzione tra titoli ufficiali e titoli propri dell’università che li rilascia. Il Ministero è tenuto a valutare in concreto, previo parere del Ministero dell’Università e della Ricerca, se il percorso seguito dall’interessato abbia contenuto corrispondente a quello richiesto in Italia. Il giudizio di incolmabile diversità tra i programmi, se apodittico e basato sulla sola adesione al parere di altra amministrazione, non è motivazione adeguata. L’autorità competente deve verificare la praticabilità di misure compensative ai sensi dell’art. 14 della direttiva 2005/36/CE, eventualmente aggravate da ore aggiuntive di didattica, tirocinio o laboratorio, anche in presenza di divergenze sostanziali e di assenza del titolo abilitativo.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto al Ministero dell’Istruzione e del Merito il riconoscimento di un attestato formativo denominato “Corso Superiore di Specializzazione in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo”, rilasciato da un’università spagnola nel luglio 2021. L’Amministrazione ha respinto l’istanza con decreto del Direttore generale competente.

Il diniego si fonda su due argomenti. In Spagna la formazione sul sostegno è una professione regolamentata con titoli universitari specifici. Il titolo dell’istante, non essendo titolo ufficiale dell’ordinamento spagnolo ma titolo proprio dell’ateneo che lo rilascia, non sarebbe abilitante. Il Ministero ha poi comparato il percorso spagnolo con quello italiano previsto dal DM 30 settembre 2011, concludendo per una sostanziale diversità dei programmi e per incolmabili differenze tra i due percorsi.

Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Lazio, deducendo violazione della normativa procedimentale, eccesso di potere per travisamento dei fatti e falsità dei presupposti, nonché contrarietà dell’atto ai principi nazionali ed europei in materia. Nella fase cautelare l’istanza è stata accolta anche ai fini del riesame.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla ricostruzione della disciplina europea operata dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le pronunce n. 18, 19, 20, 21 e 22 del 2022, rese proprio in tema di titoli di formazione sul sostegno conseguiti all’estero. Da quelle decisioni discende che il Ministero deve esaminare le istanze tenendo conto dell’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificando che la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno.

Ne deriva l’illegittimità del diniego che assume come ostativo al riconoscimento della eventuale equipollenza la distinzione tra titoli ufficiali e titoli propri. Il Ministero deve invece valutare in concreto, all’esito di appropriata istruttoria e motivazione e previo parere del Ministero dell’Università e della Ricerca, se il percorso di specializzazione seguito in Spagna abbia il medesimo contenuto di quello richiesto in Italia, salva l’adozione di specifiche e opportune misure compensative ove necessarie.

Il Collegio esamina poi il raffronto tra i programmi, che il decreto aveva ritenuto idoneo a fondare il diniego. La conclusione di una radicale diversità tra percorso italiano e spagnolo appare apodittica, incentrata sulla sola adesione al parere del Ministero dell’Università e della Ricerca e non adeguatamente argomentata. L’Amministrazione non chiarisce perché un’adeguata previsione di misure compensative, eventualmente aggravate da ore aggiuntive di didattica, tirocinio o laboratorio, non sia in grado di colmare le mancanze della formazione estera, comunque incentrata sulla figura dell’alunno con speciali bisogni educativi.

La motivazione richiama la giurisprudenza europea. La Corte di Giustizia dell’Unione europea, sezione VI, sentenza 8 luglio 2021 in C-166/2020, ha statuito che, in una situazione in cui l’interessato non possiede il titolo che attesta la qualifica professionale ai sensi della direttiva ma ha acquisito competenze professionali tanto nello Stato membro d’origine quanto in quello ospitante, le autorità di quest’ultimo sono tenute a valutare tali competenze e a confrontarle con quelle richieste. Se le competenze corrispondono, lo Stato ospitante deve riconoscerle; se emergono differenze sostanziali, le autorità possono fissare misure compensative per colmarle.

Il ricorso è quindi accolto e il provvedimento impugnato è annullato ai fini del riesame dell’istanza, secondo i principi dell’Adunanza Plenaria e dell’eventuale assegnazione di misure compensative. Le spese di giudizio sono compensate in ragione dei contrasti giurisprudenziali in materia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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