Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 2506 del 20.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche per le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata. Una volta attestato il passaggio in giudicato e rispettato il termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. 669/1996, l’inerzia dell’amministrazione debitrice integra inadempimento e giustifica l’accoglimento del ricorso. Il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato entro un termine e, per il perdurante inadempimento, nomina un commissario ad acta senza ulteriore compenso, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, per il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Il Fatto
I ricorrenti hanno agito in ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Caltanissetta – Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto in loro favore il pagamento di € 1.000,00, oltre interessi, a titolo di bonus “Carta del Docente” di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24.
La stessa sentenza aveva liquidato le spese processuali in favore del difensore, dichiaratosi procuratore distrattario. Il ricorso è proposto anche da e nell’interesse di quest’ultimo. Non avendo l’amministrazione provveduto ad alcun pagamento, la causa è giunta davanti al giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che espressamente ammette il giudizio di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata. La pretesa fatta valere si fonda su una sentenza definitiva del Tribunale, il cui passaggio in giudicato è stato attestato dalla competente cancelleria.
Il Tribunale verifica poi il rispetto degli adempimenti cui il legislatore subordina la proponibilità dell’azione di ottemperanza. È stato rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. 669/1996, poiché la sentenza è stata notificata all’amministrazione in data antecedente e comunque nel rispetto del termine. Da qui l’ammissibilità del ricorso.
Nel merito, il Collegio rileva l’inadempimento del Ministero rispetto a entrambe le domande proposte: il pagamento del bonus riconosciuto alla ricorrente e la liquidazione delle spese in favore del difensore antistatario. Il ricorso è dunque accolto, con ordine rivolto all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato mediante pagamento delle somme indicate.
Il giudice fissa il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza, se anteriore, per l’adempimento. Per l’ipotesi di perdurante inadempimento, è nominato sin d’ora un commissario ad acta nell’ambito del competente Dipartimento ministeriale, con facoltà di delega, che provvederà su istanza della parte interessata in un ulteriore termine di sessanta giorni.
Quanto al compenso del commissario, il Collegio osserva che la disposizione di cui all’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, introdotta dall’art. 1, comma 777, legge n. 208/2015, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della stessa legge, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il commissario opera quindi senza ulteriore compenso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 500,00, oltre accessori di legge, in favore dell’avvocato dichiaratosi antistatario, tenuto conto del non elevato livello di complessità della controversia.
Nota della Redazione
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