Recupero dei certificati bianchi precluso in assenza di violazioni o dichiarazioni mendaci (Cons. Stato n. 6535 del 17.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il recupero dei titoli di efficienza energetica già riconosciuti e certificati non può fondarsi sulla mera rettifica dell’algoritmo di calcolo dei risparmi. L’art. 12, comma 15, lett. b), del d.m. 11 gennaio 2017 subordina il recupero dei certificati bianchi riconosciuti in eccesso all’accertamento di violazioni, irregolarità o inadempimenti rilevanti ai fini dell’esatta quantificazione degli incentivi. In difetto di tali presupposti, e in assenza di difformità tra quanto dichiarato e la situazione reale ovvero di dichiarazioni false o mendaci, le rendicontazioni già approvate restano salve ai sensi dell’art. 42, commi 3-bis e 3-ter, del d.lgs. n. 28/2011 e il Gestore non può procedere al recupero degli incentivi erogati.
Il Fatto
Una società aveva presentato al Gestore dei servizi energetici una proposta di progetto e programma di misura per l’efficientamento degli impianti digitali di diffusione televisiva, approvata dopo le integrazioni richieste. Sulla base di tale approvazione la società aveva presentato le richieste di verifica e certificazione a consuntivo per il biennio 2015-2016, tutte positivamente definite dal Gestore, che aveva autorizzato l’emissione dei relativi certificati bianchi.
Nel 2018 il Gestore avviava un controllo ai sensi dell’art. 12 del d.m. 11 gennaio 2017 e, rilevata la necessità di rettificare l’algoritmo di calcolo, disponeva il recupero di 1.963 titoli, pari a 491.086,25 euro, escludendo la compensazione con i titoli futuri. Il TAR Lazio respingeva il ricorso; di qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio osserva che il primo giudice aveva ricondotto la rideterminazione in peius degli incentivi all’art. 12, comma 15, del d.m. 11 gennaio 2017. Tale disposizione consente al Gestore, in presenza di violazioni, irregolarità o inadempimenti rilevanti ai fini dell’esatta quantificazione degli incentivi, di rideterminare i certificati e di recuperare quelli riconosciuti in eccesso o il loro equivalente monetario. Nel caso di specie, però, non risulta accertata alcuna delle ipotesi presupposte.
La vicenda appare piuttosto riconducibile all’art. 12, comma 16, del medesimo decreto, che abilita il Gestore, in caso di non verificabilità o non attendibilità dei dati, al ricalcolo sulla base di stime cautelative e all’imposizione di prescrizioni per le successive rendicontazioni, fermo restando il comma 15 ove applicabile. La rettifica dell’algoritmo, inoltre, è stata operata sulla base dello stesso materiale istruttorio già valutato in sede di accoglimento della proposta, circostanza non contestata.
Quanto all’art. 42, commi 3-bis e 3-ter, del d.lgs. n. 28/2011, il Collegio ribadisce l’orientamento della sezione: le rendicontazioni vanno considerate autonomamente e il loro rigetto o la loro rettifica non travolge le precedenti richieste andate a buon fine, né legittima il recupero degli incentivi, salvo che ricorrano difformità tra quanto dichiarato e la situazione reale ovvero dichiarazioni false o mendaci. Le norme richiamate, introdotte dall’art. 1, comma 89, della legge n. 124/2017, erano già in vigore all’avvio dell’istruttoria.
Ne deriva l’accoglimento dell’appello e l’annullamento in parte qua dei provvedimenti impugnati in primo grado. Le spese del doppio grado sono compensate in ragione della particolarità delle questioni.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.