Giurisdizione TSAP sulle scelte localizzative del sistema di depurazione (TAR Lombardia n. 192 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Spetta al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche la giurisdizione sulle controversie aventi ad oggetto atti amministrativi che incidono in maniera immediata e diretta sul regime delle acque pubbliche, anche se adottati da autorità non istituzionalmente preposte alla loro cura. Ai fini del riparto, il discrimine va individuato nell’incidenza diretta del provvedimento sul governo delle acque, e assume rilievo lo scopo perseguito più che i mezzi impiegati. Gli atti che stabiliscono o modificano la localizzazione delle opere idrauliche, o che interferiscono sul regime idrico, radicano la giurisdizione del giudice specializzato, restando assorbita ogni questione di carattere urbanistico o ambientale, che assume connotazione meramente strumentale.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava davanti al TAR Lombardia gli atti del 2021 con cui il Commissario straordinario e l’Ufficio d’Ambito avevano esaminato e approvato la soluzione progettuale del nuovo sistema di collettamento e depurazione delle acque reflue della sponda bresciana del Lago di Garda, con localizzazione degli impianti a Gavardo e Montichiari.
Le amministrazioni resistenti eccepivano, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, oltre all’inammissibilità per carenza di interesse e all’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, avendo il Commissario, nel 2025, abbandonato la soluzione impugnata in favore di un impianto unico a Lonato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene fondata e assorbente l’eccezione di difetto di giurisdizione. Richiamata la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 6801 del 2024 e n. 4061 del 2024, si afferma che l’art. 143, primo comma, lett. a), del r.d. n. 1775 del 1933 devolve al giudice specializzato ogni controversia su atti incidenti in maniera non occasionale, ma immediata e diretta, sul regime delle acque pubbliche e del relativo demanio.
Il principio è ribadito dal giudice amministrativo, con richiamo a Cons. Stato n. 5425 del 2025 e n. 15 del 2024, secondo cui il discrimine va ravvisato nell’incidenza diretta del provvedimento sul governo delle acque, ancorché adottato da autorità diverse da quelle preposte alla loro tutela.
Nel caso concreto, gli atti impugnati attengono alla sostituzione dell’attuale sistema di collettamento, giunto a fine vita tecnica, con una nuova infrastruttura che prevede una diversa localizzazione degli impianti, un tracciato avulso dal precedente e, soprattutto, un recapito finale delle acque depurate in un bacino diverso: non più il Lago di Garda, ma il Fiume Chiese.
Le acque reflue trattate negli impianti sono qualificate come acque pubbliche destinate a usi di interesse generale, in coerenza con la nozione di servizio idrico integrato della legge n. 36 del 1994. Ne deriva che i provvedimenti disciplinano direttamente il decorso, gli utilizzi e la destinazione finale delle acque, con incidenza immediata e diretta sul relativo regime.
Le ricadute urbanistiche, ambientali ed espropriative non distolgono la giurisdizione: la valutazione di incidenza ambientale assume connotazione strumentale rispetto al profilo assorbente della gestione delle acque pubbliche. Il ricorso è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione, dinanzi al TSAP, con compensazione integrale delle spese.
Nota della Redazione
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