Foglio di via obbligatorio e pericolosità sociale del destinatario (TAR Toscana n. 781 del 24.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il foglio di via obbligatorio previsto dall’art. 2 d.lgs. n. 159/2011 è misura di prevenzione finalizzata a rimuovere il rischio di condotte lesive, non a sanzionare reati già commessi. La sua adozione non richiede la prova compiuta di un illecito penale, essendo sufficiente un giudizio di pericolosità sociale fondato su elementi indiziari complessivamente valutati. L’Amministrazione deve però dare conto della proiezione offensiva del comportamento del destinatario e del quid pluris di pericolosità richiesto dalla norma. La comunicazione di avvio del procedimento può essere omessa per le esigenze di celerità connesse alla tutela della sicurezza pubblica. Il divieto di rientro nel Comune non impedisce la tutela di interessi costituzionalmente rilevanti, potendo essere derogato su istanza dell’interessato.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Questore della Provincia di Firenze gli ha imposto il divieto di fare ritorno nel Comune di Fucecchio per la durata di due anni, con ingiunzione di lasciare quel territorio entro ventiquattro ore dalla notifica, senza preventiva autorizzazione dell’Ufficio. Il provvedimento trae origine da un controllo dei Carabinieri nel comprensorio delle Cerbaie, nel corso del quale il ricorrente fu notato uscire dal bosco e salire su un’autovettura parcheggiata con la portiera aperta; la successiva perquisizione personale ebbe esito negativo.

Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 1 e 2 d.lgs. n. 159/2011, come modificati dal d.l. n. 123/2023, per travisamento dei fatti e difetto di pericolosità; la violazione dell’art. 7 legge n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio; l’omessa intimazione di rientro nel Comune di residenza; il pregiudizio al dovere di assistenza verso i genitori ultraottantenni residenti a Fucecchio. Il Ministero dell’Interno si è costituito chiedendo il rigetto. L’istanza cautelare è stata respinta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso muovendo dalla qualificazione della misura. Il foglio di via obbligatorio è provvedimento di polizia diretto a prevenire reati e non a reprimerli. Ne deriva che il giudizio di pericolosità, pur non richiedendo prove compiute della commissione di reati, deve essere motivato su concreti comportamenti attuali, ossia su episodi di vita capaci di rivelare in modo oggettivo un’apprezzabile probabilità di condotte penalmente rilevanti.

Tale valutazione può fondarsi su elementi indiziari di portata generale e di significato tendenziale, o su contesti significativi. Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui assumono rilievo centrale, sul piano istruttorio e motivazionale, il profilo soggettivo, relativo alla dedizione del soggetto alla commissione di reati, e quello oggettivo, inerente all’attitudine offensiva dei medesimi. La funzione preventiva non persegue la finalità di sanzionare specifici comportamenti lesivi, ma di rimuovere il rischio che una concreta aggressione ai beni tutelati si verifichi.

Nel caso concreto il ricorrente risiede in altro Comune e dal casellario giudiziale risultano una condanna del Tribunale di Lucca per traffico illecito di sostanze stupefacenti in concorso e una successiva condanna per maltrattamenti. La zona del controllo è caratterizzata da fenomeni di spaccio che generano forte preoccupazione nella popolazione residente. Questi elementi, complessivamente valutati, consentono di desumere la presenza di una persona non estranea a condotte connotate da pericolosità sociale.

Il secondo motivo è respinto perché l’Amministrazione ha dato conto delle esigenze di celerità che hanno impedito la comunicazione di avvio, in conformità di un orientamento che riconosce l’esigenza prioritaria di tutelare con immediatezza la sicurezza pubblica. Quanto al terzo motivo, il Collegio osserva che l’art. 2 d.lgs. n. 159/2011, come modificato dal d.l. n. 123/2023, non prevede più l’ordine di rimpatrio nel luogo di residenza, sostituito dall’ordine di lasciare il territorio del Comune entro un termine non superiore a quarantotto ore.

La quarta censura è infine respinta perché il divieto di rientro non impedisce di fornire assistenza ai genitori residenti a Fucecchio: il divieto può essere derogato dal Questore su istanza dell’interessato, per consentire la tutela di rilevanti interessi costituzionalmente garantiti. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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