Autotutela esecutiva del patrimonio indisponibile e sgombero dell’immobile comunale (TAR Lombardia n. 2142 del 12.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza con cui il sindaco dispone il rilascio di un immobile comunale appartenente al patrimonio indisponibile, a fronte del grave e incontestato inadempimento del concessionario agli obblighi assunti, integra esercizio del potere di autotutela esecutiva di cui all’art. 823, comma 2, cod. civ., e non un provvedimento contingibile e urgente ai sensi dell’art. 50 d.lgs. n. 267 del 2000. Il mero richiamo formale a quest’ultima disposizione non muta la sostanza del provvedimento, che va qualificato in base al suo effettivo contenuto e alla natura del bene. La controversia avente ad oggetto siffatta ordinanza di sgombero, emessa nell’esercizio di un potere autoritativo senza che sia in discussione la proprietà del bene, rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 7, comma 1, cod. proc. amm. Il motivo di ricorso che censuri esclusivamente l’insussistenza dei presupposti dell’urgenza è pertanto inconferente rispetto al corretto inquadramento dell’atto.
Il Fatto
Un Comune attribuiva in godimento a un’associazione sportiva un immobile comunale, destinato a locale di mescita e a bocciodromo, mediante convenzione, contro il pagamento di un canone mensile e l’accollo del debito del precedente gestore. A fronte dell’inadempimento agli obblighi patrimoniali, il sindaco adottava un provvedimento di revoca della convenzione e di messa in mora, impugnato davanti al Prefetto, e successivamente un’ordinanza con cui disponeva il rilascio immediato dell’immobile, qualificato come appartenente al patrimonio indisponibile dell’ente.
L’associazione concessionaria impugnava l’ordinanza davanti al TAR, contestando l’insussistenza dei presupposti per l’esercizio dei poteri extra ordinem e chiedendo l’annullamento con condanna al risarcimento del danno. L’istanza cautelare era respinta. Il Comune si costituiva a difesa della legittimità del proprio operato.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dalla constatazione che la ricorrente ha fondato l’intero motivo di ricorso sul richiamo, contenuto nell’atto, all’art. 50 d.lgs. n. 267 del 2000, omettendo di considerare il rilievo attribuito dal sindaco alla natura del bene, appartenente al patrimonio indisponibile comunale in quanto destinato all’espletamento di un servizio pubblico, e il chiaro riferimento agli artt. 822 ss. cod. civ.
Nell’ordinanza impugnata non vi è alcun cenno a emergenze sanitarie o di igiene pubblica, né all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente o del patrimonio culturale, o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana. Vi è invece un costante riferimento all’inadempimento del concessionario. Sono proprio questi i presupposti che avrebbero legittimato l’adozione di provvedimenti contingibili e urgenti.
Il collegio osserva che il richiamo all’art. 50 d.lgs. n. 267 del 2000 non è decisivo, poiché tale disposizione disciplina non solo il potere di ordinanza extra ordinem, ma più in generale i poteri e le attribuzioni del sindaco. Il corretto inquadramento normativo dell’atto va dunque individuato nell’art. 823, comma 2, cod. civ.: si tratta di uno strumento di esercizio dell’autotutela esecutiva dei beni pubblici, attivato a fronte di un grave e incontestato inadempimento del concessionario.
Quanto alla giurisdizione, il Tribunale richiama il principio per cui la controversia sull’ordinanza di sgombero emessa in via di autotutela dalla pubblica amministrazione, nell’esercizio di un proprio potere autoritativo, appartiene al giudice amministrativo, non ponendosi in discussione la proprietà del bene e rientrando la fattispecie nell’art. 7, comma 1, cod. proc. amm.
L’unico motivo dispiegato, incentrato sull’insussistenza dei presupposti del potere contingibile e urgente, si rivela pertanto inconferente rispetto al corretto inquadramento del provvedimento. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese di lite, avendo il giudice, e non le parti, fornito la corretta cornice giuridica alla vicenda.
Nota della Redazione
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