Certificati bianchi, soglia di ammissibilità non arrotondabile per accedere agli incentivi (Cons. Stato n. 5682 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La soglia minima di risparmio energetico fissata dalla normativa per l’accesso al meccanismo dei certificati bianchi costituisce un requisito di ammissibilità e non tollera arrotondamenti per eccesso. L’arrotondamento disciplinato dalle Linee guida EEN 9/11 opera esclusivamente in sede di determinazione del numero intero di titoli di efficienza energetica da rilasciare a fronte dei risparmi accertati, non in sede di verifica del raggiungimento della dimensione minima del progetto. In presenza di un provvedimento amministrativo plurimotivato è sufficiente la legittimità di una sola autonoma ragione giustificatrice per sostenere il rigetto integrale dell’impugnazione. Il principio di proporzionalità impone la valutazione frazionata della regolarità della domanda per singolo impianto, anche quando la richiesta sia stata presentata in forma cumulativa.
Il Fatto
Una società di servizi energetici ha presentato al Gestore una richiesta di verifica e certificazione riferita a due gruppi di impianti fotovoltaici e solari termici, rendicontati mediante schede tecniche standardizzate. Il Gestore ha dapprima richiesto integrazioni, poi ha comunicato il preavviso di rigetto e infine ha respinto la richiesta, rilevando la difformità dalle previsioni dell’art. 16 del d.m. 11 gennaio 2017, per collocarsi la data di avvio del progetto in un momento successivo all’entrata in vigore del decreto, oltre a contestare specifici impianti.
Il TAR Lazio ha accolto il ricorso limitatamente alla censura sul mancato esame della richiesta modificata in sede di osservazioni, annullando il provvedimento con salvezza della riedizione del potere. La società ha proposto appello; il Gestore ha resistito e ha poi versato in atti il provvedimento adottato in ottemperanza alla sentenza di primo grado.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal meccanismo dei certificati bianchi, ricostruendo il passaggio dal d.m. 28 dicembre 2012, che prevedeva una soglia di sbarramento di 20 TEP/anno con rendicontazione forfettaria, al d.m. 11 gennaio 2017, che ha ridotto la soglia a 5 TEP/anno per i progetti standardizzati introducendo una rendicontazione effettiva. La transizione è stata mitigata dalla norma transitoria dell’art. 16, comma 1, secondo periodo, che consente di presentare istanza secondo la previgente disciplina ai progetti in corso di realizzazione al momento dell’entrata in vigore del decreto.
Il provvedimento sopravvenuto del 2025 conferma la natura plurimotivata dell’atto originario: espunti gli impianti oggetto di rilievi individualizzati, il Gestore ha ribadito il contrasto del progetto con il decreto del 2017. Per costante orientamento, in presenza di atti plurimotivati è sufficiente la legittimità di una sola ragione giustificatrice per respingere l’intero ricorso.
La richiesta della società di eliminare gli impianti contestati non ha comportato una rinnovata progettazione, ma un’operazione meramente ricognitiva, sottrattiva e additiva. Il Collegio ribadisce che la valutazione frazionata è doverosa, richiamando Cons. Stato, sez. II, n. 4518 del 2023, ma osserva che la rimodulazione avrebbe potuto inficiare il rigetto solo se la sommatoria residua avesse superato la soglia, evenienza non verificatasi per ragioni aritmetiche.
Il nodo centrale è il significato della dimensione minima. È incontestato che al 4 aprile 2017 la progettualità non raggiungeva 20 TEP/anno. La società invoca l’arrotondamento di 19,97 TEP/anno alla cifra superiore. Il Collegio esclude tale opzione: la soglia di ammissibilità implica per definizione zone di prossimità al limite, e ragioni di certezza del diritto impediscono arrotondamenti che attribuirebbero al Gestore un potere discrezionale non conferito. L’arrotondamento previsto dall’art. 17 delle Linee guida e dall’art. 5 delle regole del G.M.E. attiene solo alla determinazione dell’unità di misura dei titoli negoziabili, non ai requisiti di accesso.
L’appello è pertanto respinto, con condanna della società soccombente alle spese del grado.
Nota della Redazione
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