Improcedibilità del ricorso e annullamento in autotutela del provvedimento impugnato (TAR Abruzzo n. 355 dell’11.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta adozione, da parte dell’amministrazione, di una deliberazione di annullamento in autotutela dei provvedimenti originariamente gravati determina un mutamento della situazione di fatto che incide direttamente sulla sussistenza dell’interesse al ricorso. Ove il nuovo atto superi e sostituisca, nella regolamentazione del rapporto controverso, i provvedimenti impugnati, il gravame deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. La lesione all’interesse protetto, che legittima l’azione giudiziale ex art. 100 cod. proc. civ., deve infatti sussistere al momento della proposizione del ricorso e per l’intera durata del giudizio, con la conseguenza che l’eliminazione degli effetti lesivi medio tempore realizzata dall’amministrazione priva di utilità la decisione di merito.
Il Fatto
La società e il consorzio ricorrenti hanno impugnato la delibera con cui il Consorzio di Bonifica resistente aveva approvato la lista di carico contributivo per l’anno 2025, il piano di classifica, il bilancio di previsione e l’annessa relazione. Nel corso del giudizio, il Consorzio, prendendo atto di una precedente sentenza del Tribunale, ha adottato una nuova deliberazione con cui ha disposto l’annullamento d’ufficio di tutti gli avvisi bonari e lo sgravio dei ruoli e delle cartelle per le annualità 2021-2024, nonché il ricalcolo integrale della contribuenza per il quinquennio 2021-2025.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha osservato che la deliberazione sopravvenuta incide direttamente sull’oggetto del contendere, superando e sostituendo i provvedimenti gravati nella regolamentazione del rapporto controverso. L’annullamento in autotutela degli atti impugnati ha infatti eliminato ogni effetto lesivo che da essi poteva derivare, introducendo una nuova disciplina della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Questo mutamento oggettivo della situazione di fatto e di diritto è stato ritenuto idoneo a far venire meno l’interesse alla decisione di merito, poiché la lesione attuale e concreta deve permanere per tutta la durata del processo, come richiesto dall’art. 100 cod. proc. civ..
In applicazione dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., il Collegio ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La pronuncia sul rito ha assorbito ogni questione relativa al merito della controversia, essendo venuta meno la necessità di verificare la legittimità di atti ormai privi di efficacia e di lesività per la parte ricorrente.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ne ha disposto la compensazione integrale, ravvisando giusti motivi nella definizione in rito del giudizio e nella condotta dell’amministrazione che ha dato esecuzione alla richiamata sentenza, provvedendo all’autotutela prima della decisione finale.
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Nota della Redazione
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