Certificazione dei contratti collettivi e accordi aziendali fuori perimetro (Corte dei Conti Sez. contr. Bolzano n. 52 del 13.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
La certificazione devoluta alle Sezioni di controllo di Trento e Bolzano dall’art. 2-bis del d.P.R. n. 305/1988 ha per oggetto esclusivamente i contratti collettivi del personale a ordinamento regionale e provinciale e riguarda la sola quantificazione dei costi e la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio. Resta estranea al perimetro del controllo ogni valutazione sulla legittimità del provvedimento di autorizzazione e sull’intrinseca legittimità delle singole clausole negoziali. Non è pertanto certificabile l’accordo aziendale di un ente strumentale provinciale che disciplini personale assunto con contratto di diritto privato, riconducibile a contratti collettivi di settore privato: in tale ipotesi difettano i presupposti di cui all’art. 2-bis del d.P.R. n. 305/1988 e gli atti vanno restituiti all’organo che li ha trasmessi.
Il Fatto
Con nota del 29 luglio 2025, trasmessa il giorno successivo e acquisita al protocollo il 31 luglio 2025, il Presidente della Provincia autonoma ha inviato alla Sezione di controllo di Bolzano, ai fini della certificazione prevista dall’art. 2-bis del d.P.R. n. 305/1988, la deliberazione di Giunta provinciale n. 561 del 29 luglio 2025, recante approvazione dell’accordo sindacale dell’Agenzia per la Protezione civile.
Alla deliberazione erano allegati la bozza di accordo aziendale n. 01/2025 e ulteriore documentazione, tra cui la stima dei maggiori costi e il verbale del Collegio dei revisori dell’Agenzia, che il 21 luglio 2025 aveva espresso parere favorevole con osservazioni sul mantenimento degli equilibri finanziari. L’accordo prevede maggiore flessibilità dei lavoratori, aumento del limite di rimborso per i pasti, incremento dell’indennità sostitutiva mensa e dell’indennità pasti, un nuovo calcolo del premio di produzione e l’introduzione di un’indennità di bilinguismo. Il costo complessivo è finanziato tramite i progetti dell’Agenzia.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla ricostruzione del quadro normativo. L’art. 2-bis del d.P.R. n. 305/1988, introdotto dall’art. 1 del d.lgs. n. 113/2023 ed entrato in vigore il 31 agosto 2023, devolve alle Sezioni di controllo di Trento e Bolzano la verifica che la quantificazione dei costi dei contratti collettivi del personale a ordinamento regionale e provinciale sia compatibile con gli strumenti di programmazione e di bilancio, previa valutazione dell’attendibilità dei costi quantificati.
Il modello è quello dell’art. 47 del d.lgs. n. 165/2001. Nella lettura della magistratura contabile, confermata dalla deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 42/CONTR/CL/2001 e dalla delibera n. 12/2000/C.L., il controllo prescinde dai profili di legittimità del provvedimento di autorizzazione alla sottoscrizione e dall’intrinseca legittimità delle clausole: riguarda soltanto la corretta quantificazione degli oneri e la compatibilità finanziaria ed economica.
La Sezione richiama poi l’art. 40-bis, primo comma, del d.lgs. n. 165/2001, che riserva ai collegi dei revisori, ai collegi sindacali e agli uffici centrali di bilancio il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa. Ne trae, sulla scorta delle deliberazioni delle Sezioni riunite n. 43/CONTR/08 e n. 13/SSRRCO/RCL/20, la conclusione che i contratti integrativi del settore pubblico non rientrano nella certificazione affidata alla Corte dei conti; principio già applicato dalle Sezioni di controllo di Trento e del Friuli Venezia Giulia.
Calando tali coordinate nel caso concreto, la Sezione rileva che l’Agenzia per la Protezione civile è ente strumentale della Provincia, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale e sottoposto alla vigilanza della Giunta. L’accordo trasmesso riguarda però personale assunto con contratto di diritto privato ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. b), della l.p. n. 35/1975, e richiama espressamente contratti collettivi di settore privato, quello nazionale dell’edilizia e industria e il contratto integrativo provinciale per le imprese edili. Manca una procedura interna formale per la gestione delle trattative sindacali: la Giunta ha preso atto di un’apposita procedura proposta dal competente Direttore di Dipartimento, con nomina di una commissione interna.
Si tratta, per ammissione della stessa Provincia, di dipendenti estranei all’impiego pubblico. La materia esula quindi dal procedimento di contrattazione disciplinato dagli artt. 5 e seguenti della l.p. n. 6/2015, applicabile al personale della Provincia e degli enti pubblici da essa dipendenti. La Sezione richiama infine l’art. 14 della l.p. n. 8/2025, che ha introdotto la peculiare ipotesi degli accordi aziendali dell’Agenzia per il personale con contratto di diritto privato. Conclusione: l’accordo non rientra nell’ambito di competenza devoluto alla Corte dei conti; non sussistono i presupposti per la certificazione e gli atti vengono restituiti al Presidente della Provincia, secondo il consolidato orientamento della Sezione in tema di non luogo a provvedere.
Nota della Redazione
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