Responsabilità contabile per truffa aggravata su fondi agricoli FEAGA e FEASR (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 35 del 27.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità contabile la mancata costituzione del convenuto, che non prenda posizione sui fatti costitutivi della domanda, integra non contestazione ai sensi dell’art. 167, comma 1, cod. proc. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ., così che il giudice deve astenersi da qualsiasi controllo probatorio e ritenere sussistenti i fatti non contestati. Il dolo del beneficiario di contributi pubblici si desume dalla falsa attestazione del possesso dei capi di bestiame e dei presupposti per l’accesso ai fondi, con conseguente obbligo di restituzione integrale delle somme indebitamente percepite. Il sequestro conservativo autorizzato ante causam si converte in pignoramento ai sensi dell’art. 686 cod. proc. civ., richiamato dall’art. 80 del Codice di giustizia contabile.

Il Fatto

La Procura Regionale ha avviato accertamenti nei confronti di un imprenditore agricolo, titolare di una ditta individuale esercente l’attività di allevamento di ovini e caprini, a seguito di notizie apparse sulla stampa. Le indagini penali avevano fatto emergere che il convenuto avrebbe ottenuto illecitamente sovvenzioni a valere sui fondi FEAGA e FEASR nelle campagne dal 2017 al 2021, per un importo complessivo di Euro 41.168,53.

I controlli veterinari e gli accertamenti di polizia avevano appurato l’assenza dei capi di bestiame e del registro di carico e scarico, nonché la mancanza di qualsiasi annotazione relativa alla gestione dell’allevamento. Il convenuto, a fronte dei controlli, aveva presentato una denuncia di smarrimento di 330 capi ovini, ritenuta inattendibile. Dopo l’invito a dedurre e il sequestro conservativo autorizzato dal Presidente della Sezione, la Procura ha citato in giudizio il convenuto per il danno patrimoniale, ripartito tra A.G.E.A. e A.R.G.E.A.. Il convenuto non si è costituito.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, la Sezione ha accertato la regolarità della notifica dell’atto di citazione e ha dichiarato la contumacia del convenuto ai sensi del combinato disposto degli artt. 171, comma 3, e 291, comma 1, cod. proc. civ. e dell’art. 93 del Codice di giustizia contabile, in relazione all’art. 46, comma 24, della legge n. 69 del 2009.

Nel merito, la domanda risarcitoria è stata accolta integralmente. La Corte ha ritenuto persuasiva la tesi accusatoria, fondata sulle risultanze delle indagini penali e sulla comunicazione di notizia di reato acquisita agli atti, richiamando sul punto Cassazione, Sezioni Unite, n. 642 del 2015. È stato accertato che il convenuto, nelle domande di finanziamento dal 2017 al 2021, ha attestato falsamente il possesso di un gregge in realtà inesistente.

La Sezione ha attribuito rilievo determinante all’atteggiamento processuale inerte del convenuto. Richiamando Cassazione, Sez. III civ., n. 7074 del 2006, ha affermato che l’art. 167, comma 1, cod. proc. civ. costruisce la non contestazione come comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell’oggetto del giudizio. Il giudice deve quindi astenersi dal controllo probatorio del fatto non contestato e ritenerlo sussistente, perché il contegno passivo della parte lo espunge dall’ambito degli accertamenti richiesti.

La Corte ha osservato che, diversamente opinando, la posizione del contumace risulterebbe paradossalmente più garantita rispetto a quella del convenuto che si costituisca, il quale resta assoggettato alla regola dell’art. 115 cod. proc. civ. sui fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita. Ha inoltre ritenuto manifesto il dolo, avendo il convenuto indotto in errore gli enti erogatori mediante la falsità dei dati comunicati, e pacifico il nesso eziologico. La quantificazione del danno è stata confermata sulla base dei dati contabili, con condanna al pagamento di Euro 30.835,01 in favore di A.G.E.A. e Euro 10.333,52 in favore di A.R.G.E.A., oltre rivalutazione e interessi. Il sequestro conservativo si converte in pignoramento; le spese di giudizio seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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