Confisca e risarcimento danno all’immagine detraibili solo se coincidenti (Corte dei Conti Sez. II App. n. 96 del 29.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ancorché priva di efficacia di giudicato e di valenza probatoria nel giudizio contabile ex art. 445, comma 1-bis, c.p.p., è equiparata dalla legge a una pronuncia di condanna e integra il presupposto di proponibilità dell’azione per il risarcimento del danno all’immagine di cui all’art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78/2009. Il termine di prescrizione dell’azione erariale per danno all’immagine decorre dalla conclusione dell’intero procedimento penale, non dal passaggio in giudicato dei singoli capi, ed è soggetto alla sospensione di cui all’art. 85, comma 4, d.l. n. 18/2020, che opera anche per i termini di natura sostanziale in corso all’8 marzo 2020. La detrazione delle somme confiscate dal giudice penale dal risarcimento del danno all’immagine, imposta dalla sentenza CEDU Florio e Bassignana c. Italia del 5 febbraio 2026, presuppone l’identità tra le somme oggetto di confisca e quelle liquidate a titolo di danno; tale identità non ricorre quando il danno è non patrimoniale e le tangenti percepite da soggetti privati costituiscono solo un parametro equitativo di liquidazione. La condotta dolosa è ostativa all’esercizio del potere riduttivo dell’addebito.

Il Fatto

La Procura regionale presso la Corte dei conti per la Liguria aveva convenuto in giudizio due appartenenti alla Guardia di Finanza, un Luogotenente e un Maresciallo, per il danno all’immagine cagionato all’Amministrazione finanziaria da una serie di episodi di concussione commessi tra il 2005 e il 2009 nell’espletamento di verifiche fiscali. I reati erano stati definiti con sentenza di patteggiamento, divenuta irrevocabile dopo la decisione della Corte di cassazione del 22 marzo 2018, con applicazione di pene rilevanti, interdizione perpetua dai pubblici uffici e confisca di somme ingenti. La Procura aveva quindi richiesto e ottenuto la condanna dei due militari al pagamento di complessivi 435.000 euro e 300.000 euro a titolo di risarcimento del danno all’immagine.

La Sezione giurisdizionale ligure aveva accolto la domanda, dichiarando ammissibile l’azione per la presenza del presupposto della condanna irrevocabile, rigettando l’eccezione di prescrizione e ritenendo provato il pregiudizio. Entrambi i convenuti avevano proposto appello, principale e incidentale, deducendo l’inidoneità del patteggiamento a fondare l’azione, l’intervenuta prescrizione, la mancata prova degli illeciti e del danno, l’erronea quantificazione del danno e la violazione del ne bis in idem per il cumulo tra confisca e risarcimento.

La Motivazione della Corte

La Corte ha disposto la riunione degli appelli e li ha rigettati, confermando integralmente la sentenza impugnata. Quanto al presupposto dell’azione, ha richiamato il consolidato orientamento per cui la sentenza di patteggiamento, pur dopo la riforma Cartabia, è equiparata a una pronuncia di condanna ai fini della proponibilità dell’azione per danno all’immagine. La disposizione di cui al terzo periodo dell’art. 445, comma 1-bis, c.p.p. costituisce una fictio juris che consente il dispiegarsi dell’iniziativa erariale, ferma restando l’autonomia del giudizio contabile nella valutazione del compendio probatorio.

In tema di prescrizione, la Corte ha chiarito che l’art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78/2009, sospendendo il termine fino alla conclusione del procedimento penale, impone di ancorare il dies a quo alla definizione dell’intera vicenda penale e non al passaggio in giudicato dei singoli capi. Nella specie, la conclusione era intervenuta il 22 marzo 2018 con la sentenza della Cassazione, che aveva annullato con rinvio la sentenza di patteggiamento limitatamente alla confisca. Ha inoltre confermato l’applicabilità della sospensione ex art. 85, comma 4, d.l. n. 18/2020 anche ai termini di prescrizione in corso, per il periodo di 176 giorni intercorrente tra l’8 marzo e il 31 agosto 2020, ritenendo la relativa questione di legittimità costituzionale manifestamente infondata per la certezza del segmento sospensivo.

Quanto al merito, la Corte ha ritenuto correttamente provati gli illeciti e il danno, valorizzando la sentenza di patteggiamento come fonte di cognizione e il quadro indiziario costituito dalle dichiarazioni delle vittime, dalle operazioni patrimoniali sproporzionate e dalle intercettazioni in carcere. Ha quindi escluso l’inversione dell’onere probatorio, ribadendo l’applicabilità della regola della preponderanza dell’evidenza nel giudizio contabile.

Sulla quantificazione del danno, ha affermato che la parametrazione all’importo delle tangenti costituisce esercizio del potere di liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., non trasformando il danno non patrimoniale in patrimoniale. Ha pertanto escluso la violazione del ne bis in idem e ha distinto la fattispecie da quelle esaminate dalla CEDU nella sentenza Florio e Bassignana, in cui la confisca aveva ad oggetto somme costituenti il danno patrimoniale dell’Amministrazione. Nella specie, mancando l’identità tra somme confiscate e danno liquidato, la detrazione non è dovuta. Infine, ha ritenuto il dolo ostativo al potere riduttivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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