Assenteismo fraudolento e danno all’immagine nella giurisdizione contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 20 del 23.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa il regime di inutilizzabilità delle prove formatosi nel processo penale non è trasponibile, perché il processo contabile è retto da un autonomo corpo normativo e dal principio di atipicità della prova. La fattispecie di assenteismo fraudolento di cui agli artt. 55-quater, comma 3, e 55-quinquies, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, nel testo vigente ratione temporis, non presuppone una sentenza penale irrevocabile di condanna, essendo il fatto accertabile in via autonoma dal giudice contabile. Il danno patrimoniale corrisponde al compenso retributivo corrisposto per i periodi di mancata prestazione, calcolato al lordo delle ritenute; il danno all’immagine è liquidabile equitativamente in ragione del discredito arrecato all’amministrazione di appartenenza.
Il Fatto
Il Procuratore regionale ha citato in giudizio un sottufficiale della Guardia di Finanza, in servizio presso un Comando provinciale, per il risarcimento del danno patrimoniale e del danno all’immagine cagionati all’amministrazione di appartenenza. La condotta contestata consisteva nell’aver falsamente attestato, sui fogli di servizio e sui prospetti mensili riepilogativi, la propria presenza in servizio in numerose giornate comprese tra giugno e agosto 2016, per un totale di circa 22 ore e 15 minuti.
La vicenda era emersa nel corso di un’indagine penale, conclusasi con la condanna del militare per i reati di cui agli artt. 476, 479 e 640, comma 2, n. 1, cod. pen., con confisca del profitto quantificato in euro 325,61. Il convenuto si è costituito, eccependo l’inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni e contestando la quantificazione del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il tema dell’utilizzabilità, nel processo contabile, delle prove raccolte in sede penale. Rileva che manca una disposizione che ne disciplini l’uso e, in difetto di una norma che lo escluda, il principio di atipicità della prova è da sempre riconosciuto dalla giurisprudenza contabile. Il processo contabile è retto da un distinto corpo normativo, che lo avvicina al processo civile; il riconoscimento normativo si rinviene nell’art. 95, comma 3, del codice della giustizia contabile. Il regime di inutilizzabilità proprio del processo penale, pertanto, non è trasponibile.
Su questa base la Corte ritiene utilizzabili i risultati del monitoraggio del traffico telefonico dell’utenza in uso al convenuto, dai quali emergono gli allontanamenti dal luogo di lavoro contestati. Il convenuto non ha dimostrato la reale ricorrenza di esigenze di servizio: le annotazioni dei fogli di servizio sono generiche e le allegazioni difensive appaiono prive di riscontro oggettivo, non suffragate da elementi idonei a integrare prova contraria.
Corretta è giudicata la metodologia di quantificazione del danno patrimoniale, determinato dalla Guardia di Finanza sulla differenza tra l’orario da effettuare e quello di allontanamento, al lordo delle ritenute d’imposta. Le somme che il militare avrebbe percepito a prescindere dalle ore lavorate non trovano valido supporto probatorio.
La Corte respinge l’eccezione di improponibilità dell’azione per il danno all’immagine: la fattispecie di assenteismo fraudolento non presuppone l’accertamento di alcun reato con sentenza penale irrevocabile. In concreto, la gravità dei fatti ha determinato un discredito del Corpo militare e dell’amministrazione, integrando il danno all’immagine, suscettibile di valutazione equitativa e liquidato in euro 4.000,00. Il convenuto è stato condannato al pagamento complessivo di euro 4.325,61, oltre interessi e rivalutazione, e delle spese di giustizia.
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Nota della Redazione
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