Improcedibilità del giudizio di conto per idoneità del rendiconto depositato (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 28 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di conto è improcedibile non in qualsivoglia caso di irregolarità o nullità del conto presentato, ma solo nelle ipotesi di mancanza di una condizione di procedibilità, quale la parificazione, o di inesistenza fattuale o giuridica del conto, ossia quando il documento, per forma e contenuto, è privo dei requisiti minimi per qualificarsi come tale e per procedere al suo esame. È improcedibile il giudizio instaurato con il deposito di un conto inidoneo a rappresentare con completezza il risultato della gestione, ancorché l’agente contabile abbia depositato in corso di causa un nuovo conto completo e parificato: in tal caso, la Sezione dispone l’iscrizione a ruolo di un nuovo giudizio, con nuovo numero di registro e con decorrenza del termine quinquennale ex art. 150 c.g.c. dalla data del nuovo deposito.
Il Fatto
Il giudizio aveva ad oggetto il conto giudiziale relativo alla gestione 2021 della cassa tickets del Presidio ospedaliero di Potenza, presentato dall’agente contabile in qualità di “Cassiere-Responsabile U.O.” della Azienda Sanitaria Locale di Potenza. Il conto risultava depositato, sottoscritto e parificato con esito positivo, ma nell’intestazione era espressamente limitato ai soli incassi a mezzo POS e bollettini postali.
Il Magistrato istruttore, rilevata la natura parziale del documento, rimetteva al Collegio la preliminare questione della procedibilità dell’esame, ritenendo il conto inidoneo a rappresentare per intero la gestione. In corso di causa l’agente contabile depositava il rendiconto complessivo completo di tutti gli allegati e una nuova parificazione.
La Motivazione della Corte
La Sezione richiama la consolidata giurisprudenza interna, da ultimo la sentenza-ordinanza n. 46/2025, secondo cui l’improcedibilità può essere pronunciata solo nei tassativi casi di mancanza di una condizione di procedibilità – come la parificazione ai sensi degli artt. 139, comma 2, 140, commi 1 e 3, e 145, comma 3, c.g.c. – ovvero di inesistenza fattuale o giuridica del conto, privo dei requisiti minimi di forma-sostanza, quali la firma dell’agente contabile o l’indicazione delle quantità dei beni maneggiati e degli importi da riscuotere.
Nel caso di specie, il documento originariamente depositato non era un semplice conto con poste erroneamente appostate o incomplete, ma un prospetto integrativo che non rappresentava l’intera gestione. Il documento era pertanto inidoneo, per forma e contenuto, a costituire valido conto giudiziale, con conseguente dichiarazione di improcedibilità.
Quanto al rendiconto complessivo depositato in corso di causa, corredato di tutti gli allegati e di nuova parificazione che richiama entrambi i rendiconti confermando la precedente, la Sezione ritiene che possa procedersi al giudizio sul conto depositato ex novo, da iscrivere a ruolo con nuovo numero di registro e con decorrenza del termine quinquennale ex art. 150 c.g.c. dalla data del nuovo deposito, assegnando il giudizio al medesimo magistrato già relatore.
La decisione è di mero rito e resta ferma la necessità di procedere all’esame del nuovo conto. Le spese vengono compensate, tenuto conto della mancanza di pronuncia nel merito e del mutamento giurisprudenziale sulla questione di procedibilità.
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Nota della Redazione
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