Banca tesoriere responsabile per colpa grave in via sussidiaria per pagamenti indebiti (Corte dei Conti Sez. II App. n. 15 del 16.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La banca affidataria del servizio di tesoreria di un ente locale, chiamata a eseguire mandati di pagamento, agisce con l’investitura tipica della relazione di servizio e con l’inserimento, ancorché temporaneo e settoriale, nell’organizzazione dell’amministrazione: sussiste quindi la giurisdizione contabile per il danno erariale cagionato dallo sviamento di pubbliche potestà in operazioni di gestione finanziaria. La responsabilità dell’istituto non può essere automaticamente trasferita a titolo di dolo per il solo atteggiamento volitivo dei dipendenti che materialmente hanno eseguito i pagamenti, ma è configurabile a titolo di colpa grave quando l’organizzazione deficitaria abbia consentito l’esecuzione di mandati privi dei requisiti formali e abbia disattivato i meccanismi di controllo. Le condotte gravemente colpose del tesoriere, collegandosi a quelle dolose degli operatori pubblici, fondano una responsabilità sussidiaria, esecutabile solo in caso di infruttuosa escussione dei condannati in via principale.

Il Fatto

La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Campania ha agito per il risarcimento del danno erariale di € 6.362.841,95, asseritamente cagionato alla Provincia di Salerno nel periodo 13.2.2007–8.9.2009 dalla predisposizione e dal pagamento di 36 mandati di pagamento solo formalmente riferiti a corrispettivi per lavori pubblici, in realtà relativi a opere mai eseguite o già saldate.

Il primo giudice ha condannato a titolo di dolo tre dipendenti dell’ente e la banca tesoriere, secondo una modulazione che teneva conto dei diversi apporti causali. Avverso la decisione hanno proposto impugnazione la Banca, con appello principale, e due dei dipendenti condannati, con appelli incidentali.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha anzitutto riunito gli appelli e dichiarato la contumacia dell’appellato non costituitosi. Ha poi respinto l’eccezione trasversale di prescrizione, osservando che le modalità di creazione delle condizioni legittimanti gli esborsi inducono a ritenere connaturata alle condotte l’intenzione di dissimularne la portata fraudolenta. Il dies a quo del termine quinquennale decorre quindi dal disvelamento delle componenti del fatto occultato, coincidente con la richiesta di rinvio a giudizio del 21.7.2017.

È stata respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione, valorizzando il criterio del petitum sostanziale e della causa petendi: la vicenda non attiene a una patologica alterazione del sinallagma contrattuale, ma allo sviamento di pubbliche potestà in operazioni di gestione finanziaria dell’ente locale. L’eccezione di ne bis in idem è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse, essendo il processo penale conclusosi con l’assoluzione dei dipendenti della banca.

Nel merito, la Corte ha rilevato che le convenzioni di tesoreria imponevano al tesoriere di accertare l’autenticità delle firme e di identificare i beneficiari, e che la banca era tenuta agli obblighi di segnalazione antiriciclaggio. La sistematica indicazione dell’ente provinciale come “ordinante” ha sottratto le operazioni ai controlli dell’Archivio Unico Informatico, sterilizzando i presidi di rilevazione; l’erogazione in contanti ha reso i flussi non tracciabili.

La Corte ha quindi escluso il dolo in capo alla banca, non potendosi traslare automaticamente sull’istituto l’atteggiamento volitivo dei cassieri, ma ha ravvisato la colpa grave per l’organizzazione estremamente deficitaria e ha qualificato la responsabilità come sussidiaria. Ha invece confermato la condanna dei dipendenti a titolo di dolo, respingendo i motivi sulla pretesa marginalità dei ruoli, sul nesso causale e sulla quantificazione del danno.

Quanto al potere riduttivo, la Corte ha ribadito l’orientamento secondo cui esso è inapplicabile alle ipotesi di responsabilità ascritta a titolo di dolo, non offrendo il precedente dissonante argomenti sufficienti a una rimeditazione, né configurandosi un contrasto tra indirizzi bisognevole di pronuncia nomofilattica.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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