Riliquidazione pensione militare e aliquota 2,445 per cento al 1995 (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 102 del 26.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere nel giudizio pensionistico si determina quando l’ente previdenziale ridetermini in melius la prestazione, riconoscendo in via amministrativa il diritto azionato dal ricorrente. L’applicazione dell’aliquota annua del 2,445% sull’anzianità maturata al 31 dicembre 1995, in adesione all’orientamento delle Sezioni Riunite n. 1/2021, integra una sopravvenienza satisfattiva che elimina l’interesse alla pronuncia. L’anteriorità del giudizio rispetto al nuovo approdo interpretativo, in comparazione ai pregressi orientamenti di primo e secondo grado, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.

Il Fatto

Il ricorrente, militare della Marina collocato a riposo, ha adito la Sezione giurisdizionale regionale lamentando che le quote A e B della pensione fossero state calcolate applicando l’aliquota complessiva del 35% prevista dall’art. 44 del d.P.R. n. 1092/1973, anziché quella del 44% contemplata dall’art. 54 dello stesso d.P.R. per chi avesse maturato tra i quindici e i venti anni di servizio utile al 31 dicembre 1995.

Ha quindi domandato la riliquidazione del trattamento con l’aliquota maggiore e il pagamento dei maggiori ratei. Costituitosi l’INPS, l’ente ha rappresentato di avere già rideterminato in melius la pensione in applicazione della sentenza n. 1/2021 delle Sezioni Riunite, preannunciando il pagamento degli arretrati e sostenendo la cessazione della materia del contendere. Il ricorrente ha poi emendato la domanda, chiedendo l’applicazione dell’aliquota annua del 2,44% sull’anzianità maturata al 1995.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla constatazione che la pretesa originaria è stata soddisfatta in via amministrativa. L’INPS, difatti, ha rideterminato la pensione applicando l’aliquota annua del 2,445% sull’anzianità maturata al 31 dicembre 1995, che nel caso concreto era di quindici anni e cinque mesi.

Tale rideterminazione riflette sul piano sostanziale l’orientamento espresso dalle Sezioni Riunite n. 1/2021. Il giudice rileva che il ricorrente ha implicitamente concordato riguardo alla cessazione della materia del contendere sulla domanda risultante dall’emendatio libelli, poiché la nuova richiesta coincide con il criterio già applicato dall’ente.

L’accertamento dell’intervenuta soddisfazione della pretesa, dunque, preclude ogni ulteriore pronuncia di merito. Ne deriva la declaratoria di cessata la materia del contendere, che assorbe ogni questione relativa al quantum ed esaurisce il thema decidendum.

Sul piano delle spese, la Corte valorizza un duplice elemento. Da un lato, l’anteriorità del giudizio rispetto alla soluzione interpretativa offerta dalle Sezioni Riunite; dall’altro, la distanza di quest’ultima rispetto ai pregressi approdi giurisprudenziali, tanto in primo grado quanto in appello.

Questa incertezza oggettiva esclude che la condotta delle parti possa qualificarsi come temeraria o meritevole di soccombenza. Il giudice dispone perciò la compensazione integrale delle spese di lite, riconducendo la vicenda processuale all’evoluzione dell’orientamento giurisprudenziale sopravvenuto.

Nota della Redazione

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