Rinuncia agli atti e estinzione del giudizio pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 201 del 16.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia agli atti del giudizio, sottoscritta dal difensore munito del relativo potere, ritualmente notificata alla controparte e da questa accettata senza riserve o condizioni, determina l’estinzione del processo. La declaratoria di estinzione non dà luogo a pronuncia sulle spese, in applicazione del comma 7 dell’art. 110 c.g.c., che deroga al principio generale di soccombenza. Il giudice non è tenuto ad esaminare il merito delle domande, né a valutare la rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale prospettate, una volta divenuta efficace la rinuncia per l’intervenuta accettazione.
Il Fatto
I ricorrenti, ex militari in congedo titolari di trattamenti pensionistici superiori a quattro volte la pensione minima, hanno adito la Corte dei conti per l’accertamento del diritto alla perequazione piena del trattamento pensionistico per il triennio 2023-2025. Chiedevano l’applicazione della rivalutazione nella misura del 100% e la condanna dell’INPS al pagamento delle differenze rispetto ai ratei parzialmente perequati.
Nel ricorso prospettavano la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 309, legge n. 197 del 2022, per contrasto con gli artt. 3, 36, 38 e 117 Cost., richiamando le ordinanze di rimessione delle Sezioni regionali per la Toscana e per la Campania. Prima della definizione, i ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia agli atti, in ragione dell’intervenuto deposito della sentenza n. 19/2025 della Corte costituzionale, che ha dichiarato non fondate le questioni sollevate.
La Motivazione della Corte
Il giudice unico ha verificato in via preliminare la regolarità formale dell’atto di rinuncia. La sottoscrizione proveniva dal difensore munito del relativo potere, e la rinuncia era stata ritualmente notificata alla controparte.
L’INPS, con formale dichiarazione depositata agli atti, ha accettato la rinuncia senza riserve o condizioni, chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio con spese compensate. L’accettazione incondizionata consolida l’effetto estintivo, che opera automaticamente per effetto del combinato disposto della rinuncia e dell’accettazione.
La Corte ha così dichiarato l’estinzione ai sensi dell’art. 110, comma 6, c.g.c. Ha richiamato il successivo comma 7, secondo cui la declaratoria di estinzione del processo non dà luogo a pronuncia sulle spese. La definizione in rito assorbe ogni altra domanda, comprese l’istanza di sospensione impropria e la richiesta di remissione alla Corte costituzionale.
L’intervenuta pronuncia di non fondatezza delle questioni ha reso priva di oggetto l’istanza di rimessione, mentre la rinuncia ha impedito l’esame del merito della pretesa perequativa. Il giudizio si chiude dunque senza accertamento del diritto azionato e senza condanna dell’INPS.
Nota della Redazione
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