Acquisizione della partecipazione in una comunità energetica e onere di motivazione rafforzata sulla stretta necessità dello strumento societario (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 31 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo preventivo della Corte dei conti sull’acquisto di partecipazioni societarie da parte di un ente locale, ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, d.lgs. n. 175/2016, si estende alla verifica della motivazione in ordine alla stretta necessità del ricorso allo strumento societario. L’elemento della necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali coincide con l’infungibilità del modulo societario rispetto ad altre differenti forme organizzative. La scelta di costituire o aderire a una comunità energetica rinnovabile in forma societaria non può considerarsi adeguatamente motivata per il solo fatto che le finalità di risparmio ed efficientamento energetico perseguite sono meritevoli di tutela.
Il Fatto
Il comune di Gudo Visconti ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per la Lombardia la deliberazione consiliare n. 29 del 26 novembre 2025, con la quale ha disposto l’adesione alla “Comunità Solare – Società Cooperativa – Impresa Sociale ETS” in qualità di socio consumatore, mediante il conferimento di 100 euro corrispondente a quattro azioni di cooperazione del valore unitario di 25 euro. La richiesta di parere è stata inoltrata ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, d.lgs. n. 175/2016, come modificato dalla legge n. 118/2022, che ha introdotto il controllo preventivo di conformità sugli atti deliberativi di acquisizione delle partecipazioni pubbliche. La documentazione allegata comprendeva lo statuto della società, il business plan, la relazione analitica ex artt. 4, 5, 7 e 8 T.U.S.P., la valutazione delle alternative per la costituzione di CER e CACER e il resoconto della consultazione pubblica.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente rilevato che i parametri dell’art. 7 d.lgs. n. 175/2016 non risultano pertinenti nel caso di specie, trattandosi non della costituzione di una nuova società bensì dell’acquisto di una partecipazione in una società già costituita. Sono stati invece ritenuti integralmente soddisfatti i parametri dell’art. 8 T.U.S.P. quanto alla competenza deliberativa e le verifiche di cui all’art. 5, commi 1 e 2 e all’art. 4, sotto il duplice profilo del vincolo di scopo e del vincolo di attività. Le osservazioni hanno riguardato specificamente il principio di stretta necessità dello strumento societario.
Richiamando i precedenti specifici resi nei confronti della medesima società (deliberazioni n. 202/2024/PASP, n. 47/2025/PASP, n. 157/2025/PASP e n. 274/2025/PASP), la Sezione ha ribadito che, alla luce del principio di libertà delle forme che ispira la legislazione europea e nazionale in materia di comunità energetiche, la decisione dell’ente deve risultare supportata da un puntuale scrutinio in ordine alla stretta necessità del ricorso al modulo societario. La giurisprudenza contabile ha chiarito che tale requisito coincide con l’infungibilità dello specifico strumento societario rispetto ad altre differenti forme organizzative.
Nel caso in esame, la relazione allegata alla deliberazione si è limitata ad affermare che le ipotesi alternative (associazione, fondazione, consorzio) non avrebbero garantito sostenibilità economico-finanziaria, capacità di attrarre investimenti privati né adeguata resilienza gestionale, senza motivare analiticamente tale conclusione. La valutazione e confronto delle possibilità per aderire, promuovere o costituire CER e CACER, pur contenendo numerosi aspetti di dettaglio, ha presentato lo strumento societario come soluzione ottimale sotto il profilo tecnico, economico e sociale, senza centrare l’analisi sul parametro legale dell’infungibilità. La Sezione ha infine rilevato come la prevalenza numerica di moduli non societari nel panorama delle comunità energetiche costituisca un elemento di contraddizione con l’affermazione della stretta necessità del ricorso alla forma societaria.
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Nota della Redazione
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