Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale nel processo contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 86 del 10.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo davanti alla Corte dei conti la cessazione della materia del contendere si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione della controversia e le parti, con conclusioni conformi, diano atto del mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Sotto il profilo sostanziale e soggettivo è comunque necessario che il diritto azionato risulti soddisfatto in modo pieno e irreversibile. Il venir meno dell’interesse a una decisione determina l’efficacia estintiva del giudizio, senza che il giudice debba pronunciarsi sulla fondatezza della domanda. L’istituto, di elaborazione giurisprudenziale, trova applicazione nel processo contabile in forza dei principi generali dell’ordinamento e del rinvio dinamico dell’art. 7, comma 2, c.g.c.. Il regolamento delle spese giudiziali segue il criterio della soccombenza virtuale.
Il Fatto
La ricorrente ha esposto di aver lavorato come collaboratrice domestica in un arco temporale compreso tra il 1988 e il 1992, rapporto iniziato, a suo dire, due mesi prima di quanto risultante dall’estratto contributivo e proseguito con continuità fino alla cessazione. A seguito della domanda di ricongiunzione dei contributi, l’Istituto previdenziale avrebbe trasmesso il prospetto riepilogativo dell’AGO verso la ex gestione I.N.P.D.A.P., omettendo alcuni periodi di contribuzione. Presentate più richieste di sistemazione contributiva e una formale istanza di riesame del prospetto, la ricorrente ha convenuto in giudizio l’ente per ottenere l’accredito della contribuzione relativa ai periodi contestati e l’emissione del provvedimento di ricongiunzione.
Nel corso del giudizio l’Istituto si è costituito riconoscendo il diritto della ricorrente all’inserimento della contribuzione per i periodi dedotti, fornendo prova documentale di avere disposto in tal senso e di avere rielaborato l’onere economico della ricongiunzione per l’intero periodo richiesto. L’ente ha quindi concluso per la declaratoria della cessazione della materia del contendere; all’udienza entrambe le parti hanno concordemente concluso in tal senso, mentre la ricorrente ha insistito per la vittoria delle spese.
La Motivazione della Corte
Il giudice ricostruisce anzitutto i presupposti dell’istituto, richiamando il consolidato orientamento di legittimità (Cass. Sez. Lavoro n. 2063 del 2014; Cass. civ. Sez. III n. 16150 del 2010). La cessazione della materia del contendere si configura quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione della controversia e le parti, dandosi reciprocamente atto del mutamento sostanziale, sottopongano al giudice conclusioni conformi.
In mancanza di tale accordo, occorre che la parte alleghi un fatto sopravvenuto, ritenuto idoneo a determinare la cessazione (Cass. n. 6676 del 2015), e che il giudice lo reputi satisfattivo del diritto azionato. Ne deriva l’accertamento del venir meno dell’interesse ad agire e a contraddire, ossia dell’interesse a un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice.
La Corte sottolinea che, pur richiedendosi conclusioni conformi delle parti, sotto il profilo sostanziale e soggettivo è comunque necessaria l’avvenuta soddisfazione piena e irreversibile del diritto esercitato (Cass. n. 1378 del 2012; Corte dei conti, Sez. II app. n. 92 del 2018). L’istituto, elaborato dalla giurisprudenza, è stato introdotto espressamente nella normativa processuale tributaria (art. 46 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e, con applicazione dal 1° gennaio 2026, art. 95 del d.lgs. 14 novembre 2024, n. 175) e in quella amministrativa (art. 34, comma 5, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104).
Nel processo contabile esso trova pacifica applicazione alla stregua dei principi generali dell’ordinamento e del rinvio dinamico previsto dall’art. 7, comma 2, c.g.c.. Il verificarsi della fattispecie estingue il dovere del giudice di pronunciarsi sulla fondatezza della domanda, poiché viene meno l’interesse a una decisione, con efficacia estintiva del giudizio.
Quanto al regolamento delle spese, il giudice richiama il criterio della soccombenza virtuale (Cass. civ. Sez. III n. 28622 del 2019; Sez. Liguria n. 117 del 2022). Nel caso concreto sussistono i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere, avendo l’Istituto documentato di avere disposto conformemente alle istanze della ricorrente, circostanza confermata dalla stessa. Le spese di lite sono integralmente compensate; nessun provvedimento sulle spese di giustizia, attesa la gratuità dei giudizi pensionistici.
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Nota della Redazione
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