Cessata materia del contendere per intervenuta resa del conto giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 136 del 18.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio per la resa del conto, la trasmissione del conto giudiziale entro il termine perentorio fissato dal giudice designato ai sensi dell’art. 141, comma 4, cod. giust. cont. determina la cessazione della materia del contendere. Il giudizio si definisce con sentenza di estinzione, resa all’esito di udienza camerale. Il relativo procedimento ha natura giurisdizionale, come si desume dalle norme che lo regolano in tutte le sue fasi. Non si fa luogo a pronuncia sulle spese.

Il Fatto

La Procura Regionale ha domandato al giudice monocratico, in forza dell’art. 141, comma 4, cod. giust. cont., di assegnare all’agente contabile di un ente locale un termine perentorio per il deposito del conto giudiziale relativo all’esercizio 2019, con applicazione della sanzione pecuniaria dell’art. 141, comma 6, cod. giust. cont. in caso di inadempimento.

Con decreto il giudice ha fissato il termine per il deposito del conto da parte dell’agente e il successivo termine per la trasmissione dell’atto all’amministrazione comunale. L’ente ha trasmesso il conto entro il termine assegnato. È stata quindi fissata udienza camerale per la discussione del giudizio.

La Motivazione della Corte

All’udienza la Procura Regionale ha preso atto della trasmissione della documentazione contabile e ha concluso per la declaratoria di sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Il thema decidendum si è quindi esaurito per intervenuta soddisfazione dell’interesse azionato.

La Sezione ha rilevato che la resa del conto è concretamente e regolarmente intervenuta. La verifica della gestione contabile resta rimessa all’analisi del Magistrato Relatore, senza che ciò incida sulla definizione del giudizio.

Il giudice ha richiamato il più recente orientamento giurisprudenziale, secondo cui il giudizio per resa del conto, pur strumentale rispetto al giudizio di conto, ha natura giurisdizionale. Tale natura si desume dalle norme che lo disciplinano in tutte le sue fasi e che ne prevedono la definizione con sentenza, immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di udienza pubblica.

Su queste basi la Sezione ha definito il giudizio con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere, rimettendo gli atti al Magistrato Relatore per il loro concreto esame e nulla disponendo sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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