Silenzio sul contratto aggiuntivo e giurisdizione della fase esecutiva dell’appalto (TAR Campania n. 1210 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di appalti pubblici, le controversie relative alla procedura di affidamento sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, mentre quelle inerenti alla fase di esecuzione del contratto spettano al giudice ordinario, trattandosi di un rapporto di natura privatistica caratterizzato dalla parità delle parti. Il ricorso ex art. 117 c.p.a. è pertanto inammissibile quando l’inerzia dell’amministrazione sia eccepita a fronte di un’istanza volta al riconoscimento di un diritto soggettivo, poiché in tal caso l’interessato ha titolo a chiedere l’accertamento del diritto dinanzi al giudice competente. Non rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la pretesa alla stipula di un atto aggiuntivo che incide sull’aggiornamento del canone contrattuale durante il rapporto, in quanto vicenda esecutiva riconducibile a un obbligo di natura contrattuale.
Il Fatto
La società ricorrente, già affidataria di un appalto di pulizia e sanificazione di strutture ospedaliere e territoriali, lamenta che l’amministrazione sanitaria, dopo aver progressivamente dismesso alcune strutture e attivato i medesimi servizi presso un nuovo ospedale, abbia ampliato le superfici oggetto del servizio senza formalizzare il relativo atto aggiuntivo al contratto originario.
Con istanza/diffida del 10 giugno 2025 la società ha quindi intimato all’azienda sanitaria la sottoscrizione dell’atto aggiuntivo, richiamando l’art. 4 del Capitolato speciale di appalto, che riconosce alla stazione appaltante la facoltà di estendere il servizio ad aree inizialmente non contemplate, con adeguamento del canone. Non avendo ottenuto riscontro, la ricorrente ha agito ex art. 117 c.p.a. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e dell’obbligo di provvedere, chiedendo la nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione si è costituita eccependo, tra l’altro, l’inammissibilità del ricorso per l’esistenza di un giudicato formatosi in sede civile sull’inesistenza di un obbligo contrattuale di stipula.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha esaminato preliminarmente la questione della propria giurisdizione, rilevando che nelle controversie di appalti pubblici le liti attinenti alla fase di esecuzione del contratto spettano al giudice ordinario, perché involgono un rapporto di natura privatistica tra parti in posizione di parità, titolari di diritti e obblighi.
Rientrano invece nella giurisdizione amministrativa, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 1, c.p.a., le controversie relative alla procedura di affidamento, comprese quelle concernenti atti che, pur collocandosi dopo l’aggiudicazione, ne determinano le sorti o incidono sull’individuazione del contraente.
Nel caso concreto, la pretesa azionata non verte su una richiesta di revisione dei prezzi o sulla contestazione delle proroghe, ma sulla mancata sottoscrizione dell’atto aggiuntivo e, quindi, sull’aggiornamento del canone contrattuale durante il periodo di proroga. La domanda si fonda, come ammesso dalla stessa ricorrente, su un obbligo di natura contrattuale derivante dagli ordini di integrazione del servizio.
Tale domanda è perciò inammissibile per difetto di giurisdizione, spettando al giudice ordinario le vicende esecutive del rapporto paritetico, compresa la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali. Il Tribunale sottolinea che il ricorso ex art. 117 c.p.a. non è attivabile quando l’inerzia sia eccepita a fronte di un’istanza volta al riconoscimento di un diritto soggettivo.
Il Collegio rileva inoltre che la ricorrente ha già adito il giudice ordinario per far valere l’inadempimento contrattuale, e che con sentenza n. 3041 del 26 marzo 2025 il Tribunale di Napoli ha respinto la domanda, ritenendo che l’art. 4 del Capitolato attribuisse una mera facoltà e non un obbligo di stipula, escludendo il perfezionamento tacito dell’atto aggiuntivo e l’operatività dell’art. 2041 c.c. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con integrale compensazione delle spese di lite per giusti motivi.
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Nota della Redazione
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