Puncheggio didattico illegittimo e rettifica della graduatoria concorsuale (TAR Piemonte n. 1320 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo può accertare l’eccesso di potere nella valutazione dei titoli dei candidati di una procedura selettiva universitaria quando la Commissione, nel concreto esercizio del proprio potere discrezionale, attribuisca un punteggio ad attività non riconducibili al parametro valutativo che essa stessa ha predeterminato. I sub-criteri e le auto-regole che la Commissione si impone, non censurati dalle parti, divengono criteri cristallizzati e integrano un auto-vincolo, con la conseguenza che attribuire un punteggio per esperienze diverse da quelle previste configura violazione delle regole di valutazione. Il parziale accoglimento del ricorso principale, implicando la decurtazione dei punti illegittimamente assegnati, impone l’annullamento parziale della graduatoria. Le valutazioni di natura tecnico-scientifica restano invece sottratte al sindacato di merito, salvo i profili di manifesta illogicità, travisamento dei fatti o irragionevolezza.
Il Fatto
Con ricorso straordinario poi trasposto innanzi al TAR Piemonte ai sensi dell’art. 10 d.P.R. n. 1199/1971, il ricorrente, secondo classificato nella procedura selettiva per un posto di Ricercatore a tempo determinato in Tenure Track (RTT), ha impugnato gli esiti della selezione indetta dall’Università del Piemonte Orientale, lamentando l’erronea attribuzione dei punteggi alla candidata risultata vincitrice.
La controversia concerneva la valutazione dell’attività didattica e dell’attività di ricerca. La controinteressata, a sua volta, proponeva ricorso incidentale, deducendo l’illegittimità dell’ammissione del ricorrente per omessa allegazione della tesi di dottorato e la non pertinenza al settore concorsuale di alcune attività valutate in suo favore.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto in parte il ricorso principale, ravvisando il vizio di eccesso di potere nella valutazione della voce “attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero“. La Commissione, dopo aver predeterminato una puntuale articolazione di sub-criteri — tra cui il limite massimo di 1,5 punti per ciascun “corso” o “modulo” universitario svolto in Italia — era tenuta ad attenervisi.
Tale disciplina di dettaglio, non censurata dalle parti, costituisce un auto-vincolo per l’organo valutatore. Nel caso concreto, però, sono stati riconosciuti alla controinteressata 6 punti per docenze descritte dalla stessa interessata come attività sporadiche, inserite in moduli tenuti da altri soggetti e di durata esigua. Tali esperienze non risultano riconducibili al parametro del “corso” o “modulo” e non avrebbero potuto essere valorizzate.
La censura relativa alle docenze svolte all’estero è stata invece respinta, poiché la Commissione ha interpretato il concetto di modulo in termini elastici e in modo coerente per entrambi i candidati, senza asimmetrie di trattamento. Il ricorrente ha anzi conseguito un punteggio migliore per tale voce. Analogamente, il Collegio ha ricondotto i restanti motivi sul merito dei titoli a un mero sindacato di merito, inammissibile ove manchi la manifesta irragionevolezza, poiché le valutazioni tecniche restano riservate all’organo giudicatore.
Quanto al ricorso incidentale, è stata disattesa la deduzione sull’esclusione del ricorrente: le cause di estromissione sono tassativamente indicate nell’art. 6 del bando e la mancata allegazione della tesi di dottorato non vi figura, né è ricavabile per eterointegrazione dal regolamento di ateneo. Rigettata anche la tesi sulla rigidità del settore scientifico-disciplinare, stante la natura interdisciplinare della selezione.
In accoglimento parziale del primo motivo, il TAR ha annullato la graduatoria nella parte in cui sono stati riconosciuti i 6 punti illegittimi, con necessità di rideterminazione della stessa e adeguamento della situazione contrattuale alla corretta graduatoria per il vincolo conformativo, stante l’impossibilità del rimedio demolitorio del contratto al di fuori del rito speciale appalti.
Nota della Redazione
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