Responsabilità erariale da cattiva gestione del patrimonio immobiliare del Conservatorio (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 167 del 19.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativo-contabile per mancata riscossione di canoni locativi e indennità di occupazione di immobili pubblici, il danno erariale diviene attuale e concreto solo quando il credito risulti irrecuperabile per il maturarsi della prescrizione. Spetta alla Procura contabile provare, per ciascun cespite e per ciascun rapporto contrattuale, la condotta omessa, il nesso di causalità giuridica e la definitiva perdita economica, non potendo supplire con il rinvio a relazioni di organi ispettivi o di polizia giudiziaria. Il giudice non può procedere d’ufficio alla ricostruzione dei fatti contestati, pena una inammissibile inversione dei ruoli e la violazione del diritto di difesa. Qualora la conoscibilità oggettiva del fatto dannoso risalga a epoca anteriore al quinquennio antecedente l’invito a dedurre, l’azione è prescritta, salvo che l’attore pubblico provi un occultamento doloso.
Il Fatto
La Procura regionale ha evocato in giudizio numerosi convenuti — componenti dei consigli di amministrazione di un istituto pubblico di educazione femminile, nonché direttori generali, dirigenti e funzionari dell’ufficio scolastico regionale — chiedendone la condanna, pro quota, al pagamento di oltre un milione di euro in favore dell’ente. Il danno contestato si articola in quattro poste: mancato adeguamento dei canoni locativi ai valori di mercato, mancato introito di canoni contrattuali non riscossi e fatti prescrivere, mancato introito di somme da occupanti senza titolo e spese non giustificate.
I convenuti hanno eccepito, tra l’altro, il difetto di giurisdizione, la nullità dell’atto di citazione per indeterminatezza e la prescrizione dell’azione erariale. Nel merito hanno contestato l’impianto accusatorio, i criteri di quantificazione fondati sui valori OMI e la sussistenza dell’elemento soggettivo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione. Pur riconoscendo che l’istituto ha perduto la primaria finalità educativa, la Sezione ha affermato che il rapporto di servizio non viene meno: residua in capo al consiglio di amministrazione la funzione di tutela e buon uso delle risorse materiali, ai sensi dell’art. 204 d.lgs. n. 297/1994, e l’omessa attivazione dello scioglimento dell’organo non può ricadere sui dipendenti dell’ufficio scolastico.
Infondate sono state ritenute le eccezioni di nullità della citazione per mancata corrispondenza con l’invito a dedurre e per omessa confutazione delle controdeduzioni: l’art. 87 c.g.c. sanziona solo la difformità sui fatti essenziali, mentre l’invito a dedurre ha funzione istruttoria e garantistica, sicché la citazione può essere affinata in replica alle difese. Quanto alla notizia di danno, gli elementi acquisiti presentavano i caratteri di specificità e concretezza richiesti dall’art. 51 c.g.c.
L’eccezione di tardività del deposito è stata respinta: consta lo svolgimento dell’effettivo supplemento istruttorio che aveva impedito di concludere l’istruttoria nei termini, con la conseguenza che l’atto, depositato entro i quarantacinque giorni dall’ordinanza che ha deciso il reclamo, è tempestivo.
Nel merito, la Corte ha accolto le censure difensive sulla genericità dell’impianto accusatorio. Il principio di autosufficienza dell’atto di citazione esclude che esso possa fondarsi su richiami a una massa ingente di documenti esterni, traslando sul giudice l’onere di ricostruire le condotte illecite. La Procura avrebbe dovuto individuare, per ogni singolo contratto, le caratteristiche dell’immobile, lo stato del rapporto e le iniziative concretamente assunte dall’ente. Le relazioni della Guardia di Finanza, pur costituendo notitia damni, rinviano a loro volta a un danno solo potenziale.
Il Collegio ha inoltre escluso la configurabilità di un obbligo di adeguamento dei canoni ai valori OMI, non costituendo questi il valore di mercato, e ha rilevato l’inattendibilità della quantificazione effettuata dalla polizia giudiziaria, non smentita da elementi contrari. Non è stata provata la maturata prescrizione dei crediti, né la gravità della colpa, né il nesso causale rispetto a condotte omesse non specificamente individuate.
Anche qualora si superasse il profilo dell’attualità del danno, la Corte ha ritenuto fondate le eccezioni di prescrizione: le condotte contestate ai componenti dei primi consigli di amministrazione e ai funzionari dell’ufficio scolastico risalgono ad epoca anteriore al quinquennio antecedente la notifica dell’invito a dedurre, senza che sia emerso alcun occultamento doloso. Le domande sono state quindi respinte, salvo che per una residua posta di spese non giustificate: solo la presidente di uno dei consigli è stata condannata al pagamento di 8.840,00 euro per rimborsi effettuati mediante bonifico privi di documentazione giustificativa, con rivalutazione monetaria e interessi legali.
Nota della Redazione
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