Cessazione della materia del contendere e spese al resistente per soccombenza virtuale (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 178 del 05.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere, determinata dalla riliquidazione del trattamento pensionistico intervenuta solo dopo la proposizione del ricorso giurisdizionale, non preclude la condanna dell’Istituto previdenziale alle spese di lite. In applicazione del principio della soccombenza virtuale, la fondatezza della domanda originaria e l’inerzia dell’amministrazione fino alla instaurazione del giudizio giustificano l’attribuzione delle spese in favore del ricorrente. Il riconoscimento in via amministrativa del diritto azionato non fa venir meno l’interesse alla pronuncia sulle spese, né trasforma l’accoglimento d’ufficio in una ragione di compensazione.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente all’Aeronautica militare, ha chiesto l’accertamento del diritto al ricalcolo e alla riliquidazione del trattamento pensionistico con l’attribuzione del coefficiente di rendimento del 2,44%, ai sensi dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973. Con ricorso depositato il 14 giugno 2023 ha convenuto in giudizio l’INPS, dopo aver inviato, il 30 gennaio 2023, apposita istanza via PEC.
Nel corso del giudizio l’Istituto si è costituito dichiarando di aver già provveduto alla riliquidazione con il coefficiente richiesto, oltre interessi legali e arretrati. La nuova prestazione sarebbe giunta con la rata di aprile 2024. Disposto un rinvio per verificare l’effettività del pagamento, entrambe le parti hanno concluso per la cessazione della materia del contendere, chiedendo ciascuna esito opposto sulle spese.
La Motivazione della Corte
Il giudice unico ha accertato, sulla base delle allegazioni e della documentazione prodotta, che la riliquidazione era stata effettivamente eseguita. È venuto così meno l’interesse alla decisione sul merito, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La controversia si è quindi concentrata sul regolamento delle spese. L’Istituto resistente ha chiesto la compensazione, sul presupposto di aver satisfatto la pretesa in via amministrativa. Il giudice ha respinto tale impostazione.
Il percorso argomentativo si fonda sul principio della soccombenza virtuale. Il giudice valuta la posizione processuale delle parti alla stregua della fondatezza della domanda, anche quando sopravvenga un fatto estintivo del giudizio. La fondatezza della pretesa del ricorrente risulta confermata proprio dal comportamento dell’INPS, che ha riconosciuto il diritto applicando il coefficiente del 2,44%.
Determinante è poi l’ordine temporale. L’Istituto ha provveduto all’istanza solo a seguito del ricorso giurisdizionale, dopo un silenzio protrattosi dal gennaio 2023 al giugno 2023. L’accoglimento è quindi riconducibile all’iniziativa giudiziale della parte, non a una spontanea definizione amministrativa.
Da qui la condanna dell’INPS al pagamento delle spese di assistenza legale, liquidate in euro cinquecento in favore del difensore, dichiaratosi antistatario. La decisione conferma che la cessazione della materia del contendere non equivale, di per sé, a una ragione di compensazione a carico del ricorrente.
Nota della Redazione
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