Difetto di giurisdizione della Corte dei conti sulle pensioni artigiane gestite dall’INPS (Corte dei Conti Sez. giur. Friuli-Venezia Giulia n. 6 del 20.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La giurisdizione della Corte dei conti in materia pensionistica riguarda esclusivamente le pensioni a totale o parziale carico dello Stato, come stabilito dagli artt. 13 e 62 del regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214. Ogni controversia relativa a un rapporto pensionistico instaurato e amministrato dall’INPS, nell’ambito di una gestione previdenziale diversa da quella competente a erogare una pensione a carico dello Stato, appartiene alla giurisdizione ordinaria. Per le pensioni di vecchiaia dei dipendenti privati, comprese quelle liquidate a carico delle gestioni artigianali, non esiste alcun criterio di collegamento con la giurisdizione pensionistica della Corte dei conti. Il giudice contabile, rilevato il difetto di giurisdizione, indica il giudice ordinario quale giudice munito di giurisdizione.

Il Fatto

Il ricorrente, già impiegato in edilizia dal 1973 e titolare di pensione di categoria riferita alle gestioni artigianali dal 1° giugno 2019, ha adito la Corte dei conti dopo che il Comitato Provinciale I.N.P.S. di Udine aveva respinto il ricorso amministrativo proposto in via preventiva. Il ricorrente lamentava che l’INPS avesse determinato la pensione in misura inferiore al dovuto, per effetto di errori nella valorizzazione della contribuzione figurativa e nel calcolo dell’imponibile previdenziale, chiedendo la ricostituzione del trattamento e il rimborso delle quote differenziali con interessi e rivalutazione.

L’INPS, costituitosi in giudizio, ha eccepito in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, rilevando che il ricorrente non è titolare di alcuna contribuzione nella gestione dipendenti pubblici. La questione è stata quindi decisa in via pregiudiziale, senza esame del merito.

La Motivazione della Corte

La Corte muove da un dato pacifico e non contestato: il ricorrente è titolare di pensione di categoria “VOART”, riferita a pensioni liquidate a carico delle gestioni artigianali, e non è titolare di alcuna pensione pubblica già gestita dall’I.N.P.D.A.P..

Su questa base il giudice contabile richiama il criterio di riparto: la giurisdizione della Corte dei conti in materia pensionistica riguarda le pensioni a totale o parziale carico dello Stato, come stabilito dagli artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214/1934. Il riferimento normativo delimita in modo rigoroso l’ambito della giurisdizione speciale.

Da qui la conseguenza: ogni controversia relativa al rapporto pensionistico instaurato e amministrato dall’INPS, nell’ambito di una gestione previdenziale diversa da quella competente a erogare una pensione a carico dello Stato, appartiene alla giurisdizione ordinaria deputata a conoscere delle pretese connesse al trattamento in questione.

La Corte ribadisce, richiamando la Corte dei conti, Sez. App. Sicilia, sent. n. 28/A/2020 del 17 luglio 2020, che per le pensioni di vecchiaia dei dipendenti privati non esiste alcun criterio di collegamento con la giurisdizione pensionistica contabile. La categoria in esame, relativa alle gestioni artigianali, ricade pienamente in questo ambito.

L’eccezione sollevata dall’INPS è pertanto accolta: la Corte dichiara il difetto di giurisdizione e indica, ai sensi dell’art. 17, comma 1, cod. giust. cont., il giudice ordinario quale giudice munito di giurisdizione. Poiché il giudizio è stato definito su una questione meramente pregiudiziale, il Collegio dispone la compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, cod. giust. cont.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *