Resa del conto: estinzione per cessata materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 64 del 21.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio per la resa del conto giudiziale, il sopravvenuto deposito dei conti da parte dell’agente contabile, una volta che gli stessi risultino parificati e corredati del parere dell’organo di revisione interno, determina la cessata materia del contendere e l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 144 c.g.c. Il procedimento per la resa del conto, pur strumentale rispetto al giudizio di conto, ha natura giurisdizionale e si definisce con sentenza immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito dell’udienza. La sua forma di definizione non muta in ragione del tipo di decreto assunto dal giudice monocratico, non ricavandosi dall’art. 144 c.g.c. alcuna differenziazione tra decreto di accoglimento e decreto di rigetto del ricorso.

Il Fatto

La Procura regionale ha chiesto al Giudice designato, ai sensi degli artt. 141 e 144 c.g.c., la fissazione di un termine perentorio per la presentazione dei conti giudiziali da parte di un agente contabile esterno, gestore di una struttura ricettiva, relativi agli esercizi finanziari 2019 e 2020, con contestuale richiesta di sanzione pecuniaria per la grave e ingiustificata omissione del deposito.

Con decreto del Giudice era stato fissato il termine per la resa del conto. Nella camera di consiglio il rappresentante del Pubblico Ministero ha concluso per la cessata materia del contendere, essendo nel frattempo intervenuto il deposito della documentazione contabile.

La Motivazione della Corte

Il Giudice ha esaminato gli atti e ha rilevato che i conti giudiziali depositati dall’agente contabile risultano parificati e corredati del parere dell’organo di revisione interno. Su questa base ha ritenuto integrata la cessata materia del contendere.

Il percorso argomentativo muove dall’esigenza di economia processuale e dal richiamo alla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. sez. I, 21 marzo 2005, n. 6071), oltre che a un proprio precedente della stessa Sezione (Sez. giurisdiz. Marche, 31 dicembre 2020, n. 198). Da quest’ultimo si richiama il principio secondo cui il procedimento per la resa del conto, pur caratterizzato da strumentalità rispetto al giudizio di conto vero e proprio, ha natura giurisdizionale, desumibile dalle norme che lo regolamentano in tutte le sue fasi.

Tale natura si riflette nella modalità di definizione: la pronuncia è resa mediante sentenza immediatamente esecutiva e non appellabile, all’esito dell’udienza pubblica. La forma di definizione del giudizio non può subire variazioni a seconda del tipo di decreto che il giudice monocratico assuma, poiché dall’art. 144 c.g.c. non si ricavano differenziazioni tra decreto che accolga il ricorso e decreto che lo rigetti.

Il Giudice ha quindi proceduto, ai sensi dell’art. 144 c.g.c., alla definizione del giudizio con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere, restando ferme e impregiudicate le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti nell’ambito della procedura prevista dagli artt. 145 e ss. c.g.c. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, in ragione della mancanza di contraddittorio. Gli atti sono rimessi al Magistrato relatore dei conti giudiziali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *