Nessun nesso causale tra condotta del sanitario e danno erariale indiretto (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 179 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di danno erariale indiretto da responsabilità medica, il giudizio contabile è autonomo rispetto a quello civile di risarcimento, anche quando investa i medesimi fatti materiali. Ai fini dell’accertamento del nesso di causalità tra la condotta del sanitario e il pregiudizio patrimoniale dell’amministrazione non opera la regola penalistica dell’oltre il ragionevole dubbio, ma quella della preponderanza dell’evidenza o del “più probabile che non”. La condotta professionale va valutata con riferimento alle conoscenze, alle linee guida e alle dotazioni disponibili ratione temporis, senza cedimenti al senno di poi. Esclusa la colpa grave del sanitario e la sussistenza del nesso eziologico, la domanda di responsabilità della procura regionale va rigettata.
Il Fatto
La procura regionale ha citato in giudizio un medico, primo operatore in un parto avvenuto nel 1991 presso un presidio ospedaliero, chiedendone la condanna al risarcimento di € 362.608,52 in favore dell’azienda sanitaria provinciale. La pretesa muove da una sentenza del Tribunale di Palmi che, accertata la responsabilità solidale della struttura e dei sanitari per i danni neurologici riportati dal neonato, ha condannato l’azienda al pagamento di somma poi corrisposta con mandato del 19 febbraio 2019.
Secondo l’attore pubblico, la condotta del convenuto sarebbe stata connotata da colpa grave: mancato monitoraggio cardiotocografico, omesso trasferimento della partoriente, tempi di attesa eccessivi, uso della ventosa in luogo del forcipe e carenza dell’équipe. Il convenuto ha eccepito la nullità dell’atto di citazione per difetto di corrispondenza con l’invito a dedurre, la prescrizione, l’improcedibilità per pendenza del giudizio civile di recupero e per intervenuta transazione.
La Motivazione della Corte
Il collegio rigetta tutte le eccezioni preliminari. Quanto alla dedotta violazione dell’art. 87 c.g.c., vi è piena corrispondenza di petitum e causa petendi tra invito a dedurre e atto di citazione: la riduzione del quantum conseguente al pagamento del massimale assicurativo e all’archiviazione della posizione di altro sanitario non ha mutato i fatti posti a fondamento della pretesa.
È infondata anche l’eccezione di prescrizione. Il danno è di natura indiretta e, per pacifica giurisprudenza contabile, il termine decorre dalla liquidazione delle somme, momento in cui il pregiudizio diviene attuale e concreto. Il mandato di pagamento è del 19 febbraio 2019 e l’invito a dedurre è stato notificato il 23 gennaio 2023, prima dello spirare del termine quinquennale.
Le eccezioni di improcedibilità sono respinte in ragione dell’autonomia tra giudizio contabile e giudizio civile, confermata dalla giurisprudenza di legittimità, e perché la transazione può rilevare solo ai fini dell’attualità della pretesa creditoria, non come ostacolo al giudizio erariale.
Nel merito, la domanda è infondata. Il collegio condivide le conclusioni del Collegio medico legale istituito presso la Corte dei conti, che ha escluso profili di colpa grave in capo al convenuto. L’organo di consulenza ha contestualizzato la condotta all’epoca dei fatti: il monitoraggio cardiotocografico non era obbligatorio secondo le linee guida dell’epoca; il presidio era privo di turno ostetrico e di servizio di anestesiologia; le complicanze insorte in corso d’opera non erano prevedibili e vennero trattate con tempestività; l’uso della ventosa fu corretto.
Escluso il nesso di causalità tra condotta e infermità del neonato, il collegio richiama i criteri consolidati sul regime probatorio in materia: onere del danneggiato di provare il rapporto eziologico secondo il criterio del “più probabile che non”, con distinzione tra causa dell’evento e impossibilità sopravvenuta della prestazione. La pretesa erariale non è meritevole di accoglimento; le spese seguono la soccombenza, con liquidazione di € 2.500,00 a carico dell’azienda sanitaria.
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Nota della Redazione
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