Revocazione per errore di fatto: censura su punto già esaminato è inammissibile (Corte dei Conti Sez. II App. n. 139 del 18.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per revocazione ex art. 202, comma 1, lett. f), c.g.c. è ammissibile solo quando la sentenza sia l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti e consista nella falsa percezione di un fatto la cui verità sia incontestabilmente esclusa o accertata, sempre che il fatto non abbia costituito punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato. Non è deducibile quale errore revocatorio la censura che investa l’attività interpretativa e valutativa del giudice di merito: il confine tra errore percettivo e errore di giudizio è netto, e il travisamento della prova non integra il vizio revocatorio. La censura che riproponga la rivalutazione di circostanze già esaminate e decise costituisce error in iudicando, del tutto estraneo al rimedio.
Il Fatto
La vicenda origina da un’indagine della Guardia di Finanza sugli incentivi erogati nel settore fotovoltaico. Il GSE aveva accertato che tre impianti, realizzati su un’unica particella catastale poi frazionata, costituivano in realtà un unico impianto di potenza superiore a 1.000 kW, con conseguente percezione di una tariffa incentivante non spettante.
La Sezione giurisdizionale regionale, con sentenza confermata in appello, aveva condannato la società e il suo legale rappresentante al pagamento di oltre tre milioni di euro per danno erariale. Avverso la sentenza d’appello i condannati hanno proposto revocazione ex art. 202, comma 1, lett. f), c.g.c., deducendo un errore di fatto sull’accertamento dell’elemento soggettivo. La Procura generale e il GSE hanno chiesto dichiararsi l’inammissibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto i caratteri dell’errore di fatto revocatorio. L’errore deve consistere in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale, di evidenza assoluta e immediata rilevabilità dal solo raffronto tra sentenza e atti, senza indagini ermeneutiche. Deve inoltre essere essenziale e decisivo, con nesso causale tale per cui, senza l’errore, la decisione sarebbe stata diversa.
Presupposto indefettibile è che il fatto non abbia costituito punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato. La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, secondo cui non è deducibile come vizio revocatorio il travisamento della prova: tra errore percettivo ed errore valutativo non vi è spazio intermedio.
Nel caso concreto, la censura dei ricorrenti cade su un punto già oggetto di trattazione nella sentenza impugnata. La questione dell’autonomia di ciascun impianto e dell’autonomo punto di connessione alla rete era stata espressamente valutata e ritenuta recessiva rispetto agli indici di unicità sostanziale degli impianti. Lo stesso legittimo affidamento era stato scrutinato e rigettato nel giudizio d’appello.
Il vizio dedotto non è dunque una svista percettiva, ma un preteso error in iudicando: i ricorrenti contestano la valutazione delle risultanze, non la percezione del fatto. La Corte ribadisce che ogni censura ridondante in errore di giudizio esula dal perimetro revocatorio. La circostanza del pagamento integrale, prospettata in udienza, resta estranea al giudizio e potrà rilevare, se documentata, in sede esecutiva. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.