Nessun danno erariale se la prestazione è fungibile e utile all’amministrazione (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 166 del 26.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa per danno erariale, il danno patrimoniale diretto sub specie di danno da disservizio, conseguente all’erogazione di retribuzioni a soggetto assunto sulla base di un titolo di studio falso, non è configurabile ove risulti integralmente compensato dall’utilitas conseguita dall’amministrazione. Ai sensi dell’art. 1, comma 1-bis, l. n. 20 del 1994, il giudice contabile deve tenere conto del vantaggio comunque acquisito dall’ente in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto. Quando la prestazione lavorativa sia di carattere materiale, fungibile e non richieda titoli di studio particolari, e sia stata resa senza demerito né disservizi, l’utilitas elide integralmente il danno, con rigetto della domanda risarcitoria.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio ha convenuto in giudizio un collaboratore scolastico supplente, chiedendo la condanna al pagamento di euro 5.560,84, oltre rivalutazione, interessi legali e spese, a titolo di danno erariale diretto, sub specie di danno da disservizio. Secondo l’attrice, il convenuto aveva percepito retribuzioni per attività svolta alle dipendenze di un istituto scolastico della provincia di Roma nell’anno 2019, utilizzando un falso diploma di operatore dei servizi della ristorazione – settore cucina, alla cui formazione aveva contribuito quale istigatrice.
La vicenda traeva origine dalla trasmissione, da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania, di richieste di rinvio a giudizio relative a falsi diplomi rilasciati da un istituto professionale paritario. Il procedimento penale, concernente falsità materiale e truffa aggravata, risultava ancora nella fase dell’udienza preliminare. Il convenuto, ritualmente intimato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente dichiarato la contumacia del convenuto, ai sensi dell’art. 93 del c.g.c., non essendosi lo stesso costituito nonostante la regolarità della notifica. Ha poi richiamato gli elementi tipici della responsabilità amministrativa: danno patrimoniale, economicamente valutabile, attuale e concreto; nesso di causalità; elemento psicologico del dolo o della colpa grave; rapporto di servizio con l’ente danneggiato. Ha aggiunto la necessità che sia ravvisabile la natura oggettivamente pubblica delle risorse finanziarie, secondo l’orientamento affermato da Corte dei conti – Sez. giur. Molise n. 234/2002 e poi confermato da Cass. – Sez. Un. civ. n. 4511 del 2006.
Quanto all’elemento oggettivo, il Collegio ha convenuto con la Procura nel ritenere che il danno consista nell’esborso di denaro pubblico per prestazione resa da soggetto privo dei requisiti richiesti. La prestazione effettuata da soggetto non titolato determina la violazione di norma imperativa, con conseguente nullità del contratto e dei pagamenti, ferma l’inapplicabilità dell’art. 2126 c.c.. Dagli atti è emerso che il convenuto ha ottenuto dieci contratti temporanei, utilmente collocato in graduatoria in virtù di titolo falso.
L’amministrazione danneggiata è stata individuata nel Ministero dell’istruzione e del merito, di cui gli istituti scolastici costituiscono articolazione territoriale. Acclarato in astratto il danno, la Corte è passata alla quantificazione. Ha richiamato l’art. 1, comma 1-bis, l. n. 20 del 1994, che impone di tenere conto dell’utilitas comunque acquisita dall’amministrazione in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto.
Applicando tale criterio, il Collegio ha ritenuto il danno risarcibile insussistente, in quanto integralmente compensato dalla prestazione lavorativa svolta. La prestazione concerneva un’attività materiale di operatore della ristorazione che, nel mondo privato, non necessita di particolari titoli di studio — diversamente dai docenti — ed è quindi facilmente fungibile. Le nozioni richieste sono basilari e di facile acquisizione. Dagli atti è emerso che l’attività è stata svolta senza demerito né disservizi, sicché l’amministrazione si è integralmente giovata delle prestazioni ricevute. Ne è conseguita l’integrale elisione del paventato danno erariale e il rigetto della domanda. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, in assenza di costituzione del convenuto.
Nota della Redazione
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