Cessata materia su ore ASACOM dopo integrale copertura regionale (TAR Sicilia n. 1068 del 31.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avente ad oggetto il diritto degli alunni con disabilità alle ore di assistenza specialistica prescritte dai PEI, la sopravvenuta adozione, in corso di causa, di un provvedimento che assicuri l’integrale copertura del servizio determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., per sopravvenuta soddisfazione dell’interesse sostanziale. Una volta superata la lesività dell’atto impugnato, non residua alcun margine per l’apprezzamento della sua legittimità. È pertanto inammissibile la richiesta di una pronuncia di merito sulla legittimità dell’operato dell’amministrazione avanzata al solo fine conformativo e pro futuro, non trovando essa alcun addentellato nel codice del processo amministrativo. La condanna alle spese segue la soccombenza virtuale, valutata alla luce del fumus riconosciuto in sede cautelare e dell’irrilevanza della sopravvenuta assegnazione dei fondi regionali.
Il Fatto
I ricorrenti, nella qualità di genitori e rappresentanti legali di minori con handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge n. 104/1992, iscritti presso scuole statali, hanno impugnato la delibera con cui il Comune ha disposto la decurtazione del 60% delle ore settimanali di assistenza specialistica (ASACOM) indicate dai PEI, sul rilievo che i fondi disponibili non erano sufficienti a garantire tutte le ore.
Oltre all’annullamento, i ricorrenti hanno chiesto l’accertamento del diritto dei figli a beneficiare per intero delle ore ritenute necessarie dai GLO e la condanna dell’Ente all’erogazione. Il Comune si è difeso invocando lo stato di dissesto finanziario, l’aumento delle ore proposte rispetto all’anno precedente e l’impossibilità di reperire copertura, eccependo il difetto di giurisdizione, l’omessa impugnazione dell’art. 7 del regolamento comunale e l’inammissibilità delle domande di accertamento e condanna.
La Motivazione della Corte
In via cautelare il Tribunale ha accolto l’istanza con l’ordinanza n. 513/2024, sospendendo la delibera. Sul punto della giurisdizione il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento del C.G.A. che riconduce le questioni relative al PEI e alla sua esecuzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., anche per evitare la frammentazione delle tutele. Nel nucleo indefettibile di garanzie rientrano non solo le ore di sostegno, ma anche quelle di assistenza specialistica, componente essenziale del diritto all’istruzione degli studenti disabili tutelato dall’art. 38, commi 3 e 4, Cost.
Nel merito cautelare è stato riconosciuto il fumus boni iuris, in ragione del limite invalicabile alla discrezionalità dei pubblici poteri costituito dalla preservazione di un nucleo intangibile di garanzie, non subordinabile a esigenze di finanza pubblica, e il periculum in mora, dovendo prevalere l’esigenza di assicurare la regolare erogazione del servizio prescritto nei PEI rispetto al pregiudizio grave e irreparabile.
Nel corso del giudizio il Comune ha prodotto la delibera di Giunta n. 105 del 5 dicembre 2024, con cui è stato approvato il piano di utilizzo del contributo regionale erogato con d.a. n. 530 del 27.11.2024, ai fini della completa copertura delle ore ASACOM indicate nei PEI degli alunni con disabilità. I ricorrenti, pur prendendo atto del provvedimento satisfattivo, hanno insistito per l’accoglimento del ricorso onde evitare futuri comportamenti analoghi dell’amministrazione.
Il Collegio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Quando l’amministrazione, in corso di causa, adotti provvedimenti o ponga in essere comportamenti espressivi di pubblico potere idonei a soddisfare, anche in via postuma, la pretesa della parte privata, il giudice deve pronunciare la cessazione, non residuando margine per l’apprezzamento della legittimità di atti la cui lesività sia stata superata. La richiesta di una pronuncia di merito ai soli fini conformativi e pro futuro resta estranea al codice del processo amministrativo.
Le spese sono state poste a carico del Comune secondo la soccombenza virtuale, liquidate in complessivi euro 1.500,00 oltre accessori, alla luce delle considerazioni dell’ordinanza cautelare e dell’irrilevanza, rispetto alle medesime, della sopravvenuta assegnazione dei fondi regionali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.