Ottemperanza al giudicato sul bonus docenti e poteri del commissario ad acta (TAR Marche n. 1068 del 24.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza, il decorso del termine di centoventi giorni dalla notificazione della sentenza, previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, integra il presupposto di procedibilità del ricorso e, in difetto di contestazioni dell’Amministrazione, consente di dichiarare l’obbligo di esecuzione integrale del giudicato. L’Amministrazione che non abbia opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa è tenuta ad adempiere nel termine assegnato dal giudice. Il commissario ad acta è nominato con anticipazione della sua funzione, ma assume l’incarico solo se investito dal creditore con istanza, decorso inutilmente il termine per l’ottemperanza. Il rigetto della domanda di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. si giustifica quando la nomina del commissario appare sufficiente in funzione acceleratoria e non emergono particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento.

Il Fatto

Il giudice del lavoro aveva accertato il diritto del docente al beneficio economico di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione delle relative somme, con condanna alle spese. La sentenza è stata notificata ed è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria.

Il ricorrente ha adito il giudice amministrativo lamentando la mancata esecuzione del titolo e chiedendo il pagamento delle somme liquidate. L’Amministrazione si è costituita con memoria formale, senza opporre difese nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato anzitutto il profilo della procedibilità. Tra la notifica della sentenza e la proposizione del ricorso è decorso il termine di centoventi giorni fissato dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669: il ricorso è pertanto procedibile.

Nel merito il ricorso è fondato, perché il titolo indicato non ha ricevuto esecuzione. L’Amministrazione, costituita solo formalmente, non ha dedotto alcuna ragione contraria alla spettanza della pretesa, né ha contestato l’azionabilità del diritto accertato. In presenza dei presupposti di legge e del decorso del termine, il giudice ha quindi dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, con salvezza delle somme eventualmente già corrisposte.

Il termine per l’ottemperanza è fissato in trenta giorni dalla notificazione della decisione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa. Per il caso di inutile decorso è nominato commissario ad acta il dirigente della competente Direzione generale del Ministero. La nomina opera in via anticipata, ma il commissario assume le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza: entro i successivi centoventi giorni provvede all’esecuzione dell’incarico, adottando ogni atto necessario, anche attraverso un funzionario delegato e avvalendosi della struttura organizzativa regionale.

Il Collegio ha invece rigettato la domanda di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., non ravvisando particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ritenendo sufficiente, in funzione acceleratoria, la sola nomina del commissario.

Quanto alle spese, l’inadempimento non era controverso al momento della presentazione del ricorso: l’Amministrazione è stata condannata alla rifusione, liquidata in ottocento euro per compensi, oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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