Ricorso in materia di requisiti di gara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Puglia n. 8 del 05.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta aggiudicazione di altre commesse pubbliche aventi contenuto analogo a quello della gara oggetto di contestazione determina il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso, con conseguente declaratoria di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Il venir meno dell’interesse strumentale alla caducazione della lex specialis, per il soddisfacimento della pretesa sostanziale del ricorrente, non richiede l’esame del merito delle censure proposte e legittima la compensazione delle spese di lite.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato il bando e il capitolato speciale di una procedura di gara indetta dal Ministero della Difesa – Aeronautica Militare per l’affidamento del servizio di conduzione, gestione e manutenzione di impianti di depurazione. La contestazione riguardava la previsione, tra i requisiti tecnici minimi di partecipazione, del certificato di registrazione EMAS per specifici campi di attività, dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per il trasporto di alcuni codici CER e dell’iscrizione alla white list di cui all’art. 1, comma 53, legge n. 190/2012, requisiti ritenuti dalla ricorrente di carattere immediatamente escludente.

Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio. In vista dell’udienza di trattazione del merito, la società ricorrente ha depositato una dichiarazione con cui ha rappresentato il sopravvenuto difetto di interesse, avendo nel frattempo ottenuto l’aggiudicazione di altre commesse pubbliche di analogo contenuto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preso atto della dichiarazione della società ricorrente, ritenendo integrata la causa di improcedibilità prevista dall’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La norma contempla, infatti, l’improcedibilità del ricorso quando, nel corso del giudizio, sopravvenga il difetto di interesse delle parti alla decisione.

La dichiarazione della ricorrente, fondata sull’ottenimento di altre commesse pubbliche di analogo contenuto, ha evidenziato la cessazione della necessità di tutela giurisdizionale rispetto alla gara oggetto di causa. L’interesse strumentale all’annullamento della lex specialis è venuto meno proprio per effetto del conseguimento dello scopo economico perseguito, ossia l’acquisizione di un nuovo appalto nel medesimo settore.

Ciò ha reso inammissibile qualsivoglia esame delle censure di merito, non essendo più necessaria la caducazione degli atti di gara per la soddisfazione della pretesa della ricorrente. Il Collegio ha pertanto dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza pronunciarsi sulla fondatezza delle doglianze relative ai requisiti di partecipazione.

In ragione della natura della pronuncia e della sopravvenienza che l’ha determinata, le spese processuali sono state integralmente compensate tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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