Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta elettronica del docente (TAR Sicilia n. 1747 del 16.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo è esperibile anche per l’esecuzione del giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario in materia di lavoro e previdenza. Il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione delle azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996, decorre dalla notificazione del titolo esecutivo e deve essere rispettato anche nel rito dell’ottemperanza. La nomina del commissario ad acta costituisce misura idonea e sufficiente a tutelare la posizione del creditore, sì che non si giustifica l’adozione delle ulteriori misure di cui all’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., quando la sentenza ottemperanda rechi già clausola di rivalutazione mediante interessi legali fino al soddisfo.

Il Fatto

Con sentenza n. 525/2025 del 20.02.2025 il Tribunale di Messina, Sezione Lavoro e Previdenza, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione della ricorrente, mediante accredito sulla c.d. carta elettronica del docente, la somma di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, quindi € 2.000,00 complessivi, oltre interessi legali ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994.

Notificata la sentenza in data 28.07.2025, l’Amministrazione non aveva adempiuto. La ricorrente, ritenuto vanamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni, ha proposto ricorso per l’ottemperanza, notificato il 15.12.2025, chiedendo altresì l’adozione delle misure di cui all’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm. per l’ipotesi di perdurante inadempimento.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio ha verificato il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Poiché la corretta notifica dell’atto introduttivo è avvenuta l’08.04.2026, dopo oltre otto mesi dalla notifica della sentenza, il requisito è soddisfatto.

Il Collegio ha poi accertato il passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda, condizione necessaria quando — come nella specie — non si tratti di ottemperanza a sentenze del giudice amministrativo. Sul punto è richiamato, in termini, il precedente del Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 28 dicembre 2011, n. 6905. L’accertamento è fondato sull’attestazione di segreteria prodotta.

Nel merito, la pretesa trova fondamento nella sentenza indicata. Il ricorso è pertanto accolto, con ordine al Ministero intimato di provvedere all’accredito della somma dovuta entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente decisione.

Per l’ipotesi di inottemperanza protrattasi oltre tale termine, il Collegio nomina sin d’ora quale commissario ad acta il responsabile della competente Direzione Generale, con facoltà di delega a funzionario apicale, per assicurare l’ottemperanza entro ulteriori 60 giorni dal vano scadere del primo termine.

Quanto alla richiesta di misure ex art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., il Collegio la respinge. Da un lato, la sentenza ottemperanda reca clausola di implementazione mediante interessi legali fino all’effettivo soddisfo, a tutela del valore reale del credito; dall’altro, la nomina del commissario ad acta tutela adeguatamente la posizione della ricorrente.

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del difensore antistatario che ha dichiarato di aver anticipato le spese e non aver ancora riscosso le competenze, ai sensi del combinato disposto degli artt. 26, primo comma, cod. proc. amm. e 93, primo comma, cod. proc. civ..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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