Cessazione della materia per annullamento in autotutela che riconosce il silenzio assenso (TAR Veneto n. 1402 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di autorizzazione alla posa di infrastrutture di comunicazione elettronica, il titolo abilitativo si forma per silenzio assenso decorso il termine di cui all’art. 49 del d.lgs. n. 259/2003, con conseguente inefficacia ex lege del provvedimento espresso tardivamente adottato dall’amministrazione. L’annullamento in autotutela di quest’ultimo, che riconosca la pregressa formazione del titolo per silenzio assenso, soddisfa integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente e determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.. Le spese seguono il criterio della soccombenza virtuale e sono poste a carico dell’amministrazione che abbia rimosso l’atto solo dopo la proposizione del ricorso, riconoscendo la fondatezza della domanda.
Il Fatto
La società ricorrente, nell’ambito degli interventi previsti dal Piano “Italia a 1 Giga”, presentava al Comune di Rubano, in data 31 dicembre 2025, un’istanza di autorizzazione ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 259/2003 per la posa di infrastrutture di comunicazione elettronica mediante scavo in micro-trincea. Decorso il termine di cui all’art. 49, comma 7, del d.lgs. n. 259/2003 senza provvedimento espresso, la società comunicava all’ente, in data 9 febbraio 2026, l’intervenuta formazione del titolo per silenzio assenso.
Con provvedimento del 13 febbraio 2026 il Comune rilasciava un’autorizzazione espressa con prescrizioni tecniche sulle modalità degli scavi e dei ripristini. La ricorrente impugnava tale atto deducendo l’inefficacia del provvedimento tardivo, l’illegittimità delle prescrizioni, la violazione delle garanzie partecipative e l’illegittimità dei diritti di segreteria. Nelle more del giudizio lo stesso Comune, con provvedimento del 22 aprile 2026, annullava in autotutela l’atto impugnato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto dell’intervenuto annullamento in autotutela e lo qualifica come riconoscimento della fondatezza del ricorso. Il Comune ha infatti espressamente ammesso che il titolo abilitativo richiesto dalla società si era già formato per silenzio assenso ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 259/2003 e che il provvedimento successivamente adottato era inefficace ex lege.
Da tale sopravvenienza il Tribunale trae la conseguenza che risulta integralmente soddisfatta la pretesa sostanziale fatta valere in giudizio. L’amministrazione ha rimosso l’atto impugnato riconoscendo la spettanza del bene della vita richiesto, cosicché non residua alcun interesse alla decisione di merito e va dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.
Sul governo delle spese il Collegio applica il criterio della soccombenza virtuale. L’annullamento in autotutela è intervenuto soltanto a seguito della proposizione del gravame e si fonda sul riconoscimento della fondatezza della domanda: la condanna alle spese del Comune trova quindi la propria giustificazione nella sostanza del rapporto, non nella formale pronuncia di annullamento.
Il Tribunale liquida in favore della ricorrente la somma di € 1.500,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato. Le spese sono invece compensate nei confronti delle Amministrazioni statali, costituitesi in data 26 maggio 2026, quando la controversia risultava già sostanzialmente definita per effetto dell’annullamento intervenuto. Il Comune di Rubano, non costituitosi, soccombe secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Nota della Redazione
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