Case mobili in campeggio mai autorizzato: rimozione legittima e onere della prova (TAR Lombardia n. 345 del 10.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In area sottoposta a vincolo paesaggistico, l’installazione di case mobili adibite a uso ricettivo richiede il previo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, a prescindere da ogni valutazione di carattere edilizio. Sotto il profilo edilizio, i manufatti leggeri destinati a un uso perdurante nel tempo, ancorché non infissi al suolo, costituiscono nuova costruzione e necessitano di permesso di costruire, rilevando il criterio funzionale e non quello strutturale. Grava sul privato, in applicazione del principio di vicinanza della prova, l’onere di dimostrare con ragionevole certezza il carattere risalente del manufatto e la sua anteriorità al 1° settembre 1967. Il difetto di un titolo autorizzativo riferito alla porzione di territorio comunale interessata legittima l’ordinanza di rimozione e di ripristino dello stato dei luoghi.

Il Fatto

La società ricorrente è proprietaria di un compendio turistico ricettivo a destinazione campeggio, distribuito tra il territorio di due Comuni confinanti. L’area è sottoposta a vincolo paesaggistico sin dal 1958. In occasione di un controllo della Guardia di Finanza, emerge che alcune case mobili e un container risultano collocati nella porzione ricadente nel Comune di Padenghe sul Garda, sulla base di titoli autorizzativi riferiti esclusivamente al territorio dell’altro Comune.

Il Comune di Padenghe, all’esito del procedimento in contraddittorio, adotta l’ordinanza di rimozione e di ripristino dello stato dei luoghi, applicando gli artt. 31 d.P.R. n. 380/2001 e 167 d.lgs. n. 42/2004. La società impugna il provvedimento davanti al TAR, chiedendo in via subordinata l’accertamento della legittima destinazione a campeggio dei mappali e l’obbligo di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la domanda di annullamento, rilevandone l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse. La ricorrente ha spontaneamente eseguito il provvedimento, pur essendo stato sospeso in via cautelare: la prospettiva di conseguire nuove utilità non elide il carattere spontaneo dell’iniziativa.

Nel merito, il presupposto dell’ordinanza è incontestabile. Tutti i titoli prodotti, sia quelli risalenti sia quelli riferiti al subingresso della ricorrente, riguardano esclusivamente la porzione di campeggio insistente sull’altro Comune. La stessa ricorrente ha riconosciuto, nella relazione allegata alla nuova istanza, che per i mappali del Comune di Padenghe non era stata chiesta alcuna autorizzazione.

Sulla dedotta anteriorità dei manufatti al 1967, il TAR richiama il principio della vicinanza della prova, secondo cui grava sul proprietario l’onere di provare il carattere risalente dell’edificazione, essendo egli l’unico soggetto nella disponibilità dei documenti utili. Nel caso concreto manca qualsiasi principio di prova della preesistenza; gli atti inducono anzi a ritenere che le case mobili siano state installate per la prima volta nel 2016, come da dichiarazione di ultimazione dei lavori.

Quanto alla tesi dell’edilizia libera, il Collegio osserva che l’area è vincolata sotto il profilo paesaggistico, con la conseguente necessità dell’autorizzazione. Sul piano edilizio, l’art. 3, comma 2, lett. e.5), d.P.R. n. 380/2001 qualifica come nuova costruzione l’installazione di manufatti leggeri destinati a uso non meramente temporaneo, adottando un criterio funzionale. Nel caso di specie è evidente il carattere permanente delle strutture, rimaste in loco dal 2016 al 2024.

È respinta anche la censura di difetto di competenza territoriale: i titoli del 2016 fanno espresso riferimento ai soli mappali del Comune di Moniga, senza alcun richiamo a quelli di Padenghe. Infondata è pure la domanda di accertamento: nello strumento urbanistico di Padenghe l’area è azzonata tra le aree di salvaguardia ambientale, dove la destinazione turistica è espressamente non ammessa. La variante attivata in corso di causa opererà solo ex nunc. Il ricorso è respinto nel merito, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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