Visto per lavoro autonomo: prova dell’esperienza pregressa e insindacabilità della discrezionalità (TAR Lazio n. 607 del 13.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di rilascio dei visti di ingresso per lavoro autonomo la discrezionalità amministrativa è particolarmente estesa e può essere sindacata dal giudice amministrativo solo per macroscopiche abnormità logiche, manifesta irragionevolezza o travisamento dei fatti. Il bene giuridico protetto in via primaria non è l’interesse del richiedente a entrare nel territorio italiano, ma quello della Repubblica italiana di prevenire il rischio migratorio. Ai fini del rilascio del visto per lavoro autonomo, l’art. 26 e l’art. 27 del d.lgs. n. 286/1998 e l’art. 39 del d.P.R. n. 394/1999 esigono la dimostrazione di una pregressa esperienza lavorativa significativa, apprezzabile e continuativa, idonea a fondare la concreta capacità di trapiantare in Italia la medesima attività. L’art. 10-bis della legge n. 241/1990 non si applica ai procedimenti relativi ai visti di ingresso, per effetto della novella introdotta dall’art. 1, comma 1, lett. a), n. 2), del d.l. n. 145/2024, convertito dalla legge n. 187/2024, con applicazione dal 5 febbraio 2025.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, ha impugnato il provvedimento con cui il Consolato Generale d’Italia a Mosca ha respinto la sua richiesta di visto di ingresso per lavoro autonomo, finalizzata a stabilire in Italia un’attività di consulenza nel settore delle tecnologie informatiche. Il diniego si fondava sul difetto dei requisiti previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 286/1998, dagli artt. 39 e 40 del d.P.R. n. 394/1999, dal decreto interministeriale n. 850/2011 e dall’art. 6 del d.P.C.M. 27 settembre 2023: conoscenza della lingua, coerenza del titolo di studi, esperienza nel settore, iscrizione associativa e disponibilità finanziarie.
Il ricorrente ha dedotto la violazione del preavviso di rigetto e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e illogicità. L’Amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto. La causa è stata trattenuta in decisione dopo rinuncia alla domanda cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso. Quanto al primo motivo, il giudice rileva che l’art. 4, comma 7-bis, del d.lgs. n. 286/1998, introdotto dalla novella del 2024, esclude espressamente l’applicazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 ai procedimenti relativi ai visti di ingresso. Il regime intertemporale della disposizione la fa decorrere dalle disposizioni per l’anno 2025 del decreto flussi, individuate dall’art. 8 del d.P.C.M. 27 settembre 2023 nelle ore 9:00 del 5, 7 e 12 febbraio. Da qui la conclusione che l’innovazione è entrata in vigore il 5 febbraio 2025 e si applica al procedimento, conclusosi successivamente.
Nel merito, il Tribunale ricorda che la discrezionalità è qui particolarmente ampia e che il bene protetto in via primaria è l’interesse pubblico alla prevenzione del rischio migratorio, non l’interesse del richiedente all’ingresso. Richiama il parere del Cons. Stato n. 369 del 13 febbraio 2018 e la giurisprudenza di TAR Lazio, Sez. III Ter, n. 7342 del 21 giugno 2021, secondo cui solo una pregressa esperienza lavorativa significativa e continuativa può fondare l’idoneità a trapiantare l’attività in un altro Paese.
Applicando tali principi, il Collegio osserva che la registrazione come imprenditore individuale, in assenza di ulteriori elementi, non prova lo svolgimento effettivo dell’attività. Il titolo di studi è inconferente rispetto all’attività tecnico-informatica, anche per la mancata conoscenza della lingua italiana. Le disponibilità economiche, attestate dalla Camera di Commercio per Euro 20.841,99, non sono verificabili quanto a origine e continuità dei fondi, mancando evidenza della movimentazione dei conti esteri. L’iscrizione associativa è stata ritenuta meramente formale. La documentazione prodotta in giudizio, relativa a rapporti con due società, non risulta portata all’attenzione dell’Amministrazione in sede di domanda e, comunque, non chiarisce la natura dei rapporti né lo spessore professionale.
In assenza di manifesti travisamenti del fatto o di palese illogicità motivazionale, il Tribunale esclude di poter attingere il merito delle valutazioni discrezionali. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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