Carenza motivazionale annulla diniego cancellazione secondo nome adottivo (TAR Emilia-Romagna n. 202 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La posizione giuridica del soggetto che richiede la modifica del nome ha natura di interesse legittimo, rimesso alla valutazione discrezionale della pubblica amministrazione. Il potere di rigetto dell’istanza ex art. 89 del D.P.R. n. 396/2000 non può, tuttavia, essere esercitato in assenza di una motivazione idonea a dar conto della sussistenza di un concreto interesse pubblico alla stabile identificazione della persona nel corso del tempo. Tale interesse deve ritenersi recessivo quando la modifica consiste nella cancellazione del solo secondo nome imposto a un minore di giovane età, mai utilizzato nella vita quotidiana e privo di effettiva valenza identitaria, sicché il diniego fondato su valutazioni astratte è viziato da carenza di motivazione. La competenza a pronunciarsi sulla richiesta di apposizione della virgola tra i due nomi di un nato dopo l’entrata in vigore dell’art. 35 del D.P.R. n. 396/2000 spetta alla Prefettura, trattandosi di modifica del nome e non di mera dichiarazione all’ufficiale di anagrafe.
Il Fatto
Il minore, figlio adottivo dei ricorrenti, aveva conservato il nome di battesimo -OMISSIS- dopo l’adozione. I genitori avevano chiesto alla Prefettura la cancellazione del secondo nome, temendo che la sua permanenza potesse agevolare il padre biologico nella ricerca del figlio. L’Amministrazione aveva rigettato l’istanza, osservando che il Tribunale dei minorenni non aveva disposto l’anonimizzazione della sentenza di adozione.
In sede cautelare, il Tribunale aveva suggerito l’alternativa dell’apposizione di una virgola tra i due nomi. La Prefettura aveva però negato la propria competenza, rimettendo la questione all’anagrafe comunale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ricostruito il quadro normativo, richiamando l’art. 35 del D.P.R. n. 396/2000, come modificato dalla legge n. 219/2012, che disciplina l’attribuzione di più nomi e dispone che negli estratti e nei certificati sia riportato solo il primo quando i nomi sono separati da virgola. Per i nati prima del 2000, l’art. 36 del medesimo decreto consente una dichiarazione all’ufficiale di stato civile. Poiché il minore è nato nel 2018, l’apposizione della virgola non può avvenire con tale modalità, ma richiede un provvedimento di modifica del nome, di competenza della Prefettura.
Nel merito, il Tribunale ha riconosciuto che la giurisprudenza consolidata configura la posizione del richiedente come interesse legittimo, bilanciato dall’interesse pubblico alla stabile identificazione della persona. Tale orientamento, tuttavia, non esclude l’obbligo per l’Amministrazione di motivare adeguatamente il diniego, indicando le ragioni concrete per cui il mantenimento del nome risponda a detto interesse.
Nel caso di specie, la motivazione del provvedimento impugnato si fondava esclusivamente sulla circostanza che il Tribunale dei minorenni non avesse disposto l’anonimizzazione della sentenza. Il pericolo temuto dai ricorrenti, invece, si era manifestato solo successivamente. Il Tribunale ha ritenuto tale valutazione inadeguata, considerata la giovane età del bambino e la circostanza che il secondo nome non fosse mai stato utilizzato, nemmeno nei rapporti con la scuola.
L’interesse pubblico alla stabile identificazione è stato dichiarato recessivo e il provvedimento è stato annullato per carenza di motivazione, con rimessione alla Prefettura per la riedizione del potere alla luce dei principi espressi. Le spese sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente.
Nota della Redazione
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