Contributi pubblici e base imponibile Iva: rilievo della funzione e non del rapporto contrattuale (Cass. civ. Sez. 5 n. 16175 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, la rilevanza dei contributi pubblici erogati a favore di un soggetto passivo va valutata in base all’art. 11, parte A, paragrafo 1, lett. a), della sesta direttiva, corrispondente all’art. 73 della direttiva Iva, che conforma il senso dell’art. 13 d.P.R. n. 633 del 1972. È indifferente la configurazione dei rapporti tra ente erogante e impresa beneficiaria, anche quando gli stessi siano riconducibili a un contratto di servizio: rileva esclusivamente la funzione del contributo, ossia la sua diretta connessione con il prezzo delle operazioni. Tale connessione sussiste solo se la sovvenzione consente al prestatore di fornire il servizio a un prezzo proporzionalmente inferiore rispetto a quello che avrebbe dovuto richiedere in sua assenza, e non anche per il solo fatto che il finanziamento possa influire sul calcolo del prezzo. Il nesso è interrotto quando i servizi sono resi a favore della collettività, ossia di ogni potenziale fruitore non chiaramente identificato, dovendosi allora calcolare la compensazione senza riguardo all’identità e al numero degli utenti.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate aveva notificato a una società esercente il servizio di trasporto pubblico locale un avviso di accertamento con il quale qualificava come corrispettivi imponibili Iva i contributi erogati dalla Provincia autonoma di Trento nell’anno 2016. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso della società e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento aveva confermato la decisione, escludendo l’imponibilità dei contributi perché non ragguagliati all’identità e al numero degli utenti e non destinati a diminuire proporzionalmente il prezzo delle prestazioni.
Avverso tale pronuncia l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 3 d.P.R. n. 633 del 1972, in combinato disposto con l’art. 1 Reg. UE n. 1370 del 2007, e dell’art. 13 d.P.R. n. 633 del 1972, sostenendo che i contributi costituissero il corrispettivo di un rapporto contrattuale sinallagmatico con l’ente erogante.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, disattendendo le eccezioni di inammissibilità sollevate dalle controricorrenti. Con riferimento al primo motivo, ha affermato che la censura non mirava a un riesame del fatto ma proponeva un diverso criterio giuridico di valutazione dell’imponibilità, sicché non ricorreva l’ipotesi di cui all’art. 360-bis, n. 1, c.p.c. Nel merito, ha richiamato il principio per cui, nella valutazione dei contributi pubblici, ciò che rileva è la loro funzione e la diretta connessione con il prezzo dell’operazione, come già affermato da Cass. n. 35154/2021 e Cass. n. 25269/2023.
La Corte ha chiarito che è indifferente la qualificazione del rapporto tra ente erogante e società come contratto di servizio, perché il riferimento normativo è l’art. 73 della direttiva Iva, ai sensi del quale nella base imponibile vanno incluse solo le somme versate da terzi che siano direttamente connesse al prezzo dei beni o servizi, così da evitare un gettito d’imposta inferiore. Ha quindi richiamato la giurisprudenza unionale, secondo cui il solo fatto che un finanziamento possa influire sul prezzo non è sufficiente a renderlo imponibile, essendo necessario che la sovvenzione consenta al prestatore di praticare un prezzo inferiore a quello altrimenti applicabile: in tal senso Corte di giustizia, causa C-615/23.
Quanto alle obbligazioni di fare e non fare dedotte dall’Agenzia, i giudici di legittimità hanno osservato che esse non costituiscono prestazioni autonome ma semplici modalità di svolgimento del servizio, ossia standard qualitativi e quantitativi della prestazione. La Corte ha inoltre valorizzato il rilievo che il contributo era determinato in base al bilancio consuntivo, corrispondendo alle perdite subite per garantire il pareggio di bilancio, elemento che evidenzia l’assenza di un nesso con il prezzo richiesto agli utenti.
Infine, con riferimento al secondo motivo, la Corte ha escluso che il contributo potesse considerarsi una sovvenzione direttamente connessa al prezzo, poiché il servizio era rivolto all’universalità degli utenti, in modo indistinto. Ha richiamato il principio per cui, affinché sussista il nesso, è indispensabile che la sovvenzione sia determinata in funzione delle prestazioni ricevute e del numero di utenti interessati, come chiarito da Corte di giustizia, causa C-151/13. Nel caso di servizi di trasporto pubblico collettivo, i beneficiari non sono persone chiaramente identificate ma tutti i potenziali passeggeri, sicché la compensazione deve essere calcolata senza riguardo all’identità e al numero degli utenti, in conformità con la recente Cass. n. 6969/2026.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.