Opposizione agli atti esecutivi avverso ordinanza di assegnazione dopo dichiarazione del terzo (Cass. civ. Sez. III n. 15108 del 06.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il terzo pignorato, con l’opposizione agli atti esecutivi proposta avverso l’ordinanza di assegnazione emessa sulla scorta della dichiarazione resa ai sensi dell’art. 547 c.p.c., non può contestare l’esistenza del credito assegnato, ma può dedurre l’erronea interpretazione della dichiarazione di quantità quale dichiarazione positiva, facendo valere l’illegittimità dell’assegnazione adottata in mancanza di una dichiarazione positiva di quantità non contestata. Il giudice dell’esecuzione che assegni importi superiori a quelli oggetto della dichiarazione ex art. 547 c.p.c., senza dare corso al subprocedimento di accertamento dell’obbligo del terzo ex art. 549 c.p.c., viola il contraddittorio e le regole del procedimento. Il ricorso per cassazione che censuri argomentazioni ad abundantiam, non costituenti ratio decidendi, è inammissibile.

Il Fatto

La società creditrice promuoveva esecuzione forzata nei confronti del debitore, azionando il titolo esecutivo e pignorando i crediti dallo stesso vantati verso gli assicuratori a titolo di indennizzo. All’udienza ex art. 548 c.p.c. il rappresentante degli assicuratori rendeva la dichiarazione ex art. 547 c.p.c., riconoscendo il diritto all’indennizzo pari al massimale di polizza di Euro 2.500.000,00.

Con ordinanza ex art. 553 c.p.c. il giudice dell’esecuzione assegnava al creditore il credito pignorato fino alla concorrenza dell’intero importo precettato, superiore al massimale dichiarato. Gli assicuratori proponevano opposizione ex art. 617 c.p.c.; il Tribunale accoglieva l’opposizione, annullando parzialmente l’ordinanza per l’eccedenza rispetto alla dichiarazione. Avverso tale decisione la creditrice proponeva ricorso per cassazione, affidato a otto motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina in via prioritaria l’ottavo motivo, relativo alla dedotta violazione del contraddittorio per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri terzi pignorati. Il motivo è infondato: la Corte richiama il principio secondo cui i Lloyd’s di Londra non sono un assicuratore, ma un’unione di assicuratori associati in gruppi, ciascuno con personalità autonoma; è il procuratore generale ad avere la rappresentanza unitaria dei sottoscrittori e la legittimazione processuale, senza necessità di coinvolgere altri assicuratori.

Il primo motivo, con cui si contesta che il Tribunale abbia accolto l’opposizione per ragioni diverse da quelle introdotte, è infondato. Il ricorso in opposizione riguardava espressamente l’ordinanza di assegnazione, censurando che fosse stata assegnata una somma superiore al massimale, in difetto di contraddittorio. Il giudice di merito ha correttamente interpretato l’atto introduttivo nella sua interezza, nell’esercizio del potere di valutarne l’estensione.

Il secondo motivo, relativo al difetto di interesse del terzo pignorato, è anch’esso infondato. La Corte ribadisce che il terzo può dedurre l’erronea interpretazione della dichiarazione di quantità quale dichiarazione positiva. L’opposizione degli assicuratori rientra nelle facoltà difensive del terzo, avendo censurato proprio l’inesatta interpretazione della dichiarazione, positiva ma non nella misura stabilita dal giudice.

Il terzo motivo, che invoca il travisamento della prova, è inammissibile: la dichiarazione del terzo non è una prova, bensì un atto del processo di espropriazione forzata. I motivi quarto, quinto e sesto, attinenti alla mora dell’assicuratore e alla distinzione dalla mala gestio, sono inammissibili perché rivolti ad argomentazioni ad abundantiam, rispetto a una ratio decidendi fondata sull’eccedenza del credito assegnato. Il settimo motivo, sulle spese, è inammissibile per difetto di interesse.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese. Rileva inoltre, senza decidere, che il giudice di merito ha annullato solo parzialmente l’ordinanza di assegnazione, contravvenendo al principio della natura meramente rescindente dell’opposizione formale, senza rimettere ogni ulteriore intervento al giudice dell’esecuzione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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