Controllo bilanci aziende sanitarie per perdita esercizio e sforamento tetti spesa (Corte dei Conti Sez. contr. Puglia n. 166 del 31.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel controllo sui bilanci delle aziende sanitarie, ai sensi dell’art. 1, comma 170, della l. n. 266/2005 e dell’art. 1, comma 3, del d.l. n. 174/2012, la Corte dei conti accerta gli squilibri economico-finanziari e il mancato rispetto dei tetti di spesa, con funzione collaborativa ma con effetti potenzialmente interdittivi sui programmi di spesa privi di copertura. L’accertamento della chiusura in perdita dell’esercizio e dello scostamento dai tetti di spesa farmaceutica, per dispositivi medici e per personale a tempo determinato impone all’ente di adottare i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità. Il ricorso diffuso alla proroga contrattuale non giustificata contrasta con il principio di concorrenza e con l’art. 97 Cost.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per la Puglia ha esaminato le relazioni del Collegio sindacale dell’ASL della provincia di Brindisi sui bilanci degli esercizi 2020, 2021 e 2022, predisposte ai sensi dell’art. 1, comma 170, della l. n. 266/2005 e dell’art. 1, commi 3 e 7, del d.l. n. 174/2012. Dall’analisi dei dati di bilancio sono emersi profili meritevoli di approfondimento, rispetto ai quali la Sezione ha richiesto chiarimenti all’Azienda.
I chiarimenti sono stati forniti con due note del dicembre 2024. La questione approda al controllo contabile per verificarne il rispetto degli obblighi di equilibrio economico-finanziario e dei tetti di spesa imposti dalla normativa statale e regionale.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto il quadro normativo del controllo. L’art. 1, comma 170, della l. n. 266/2005 ha esteso agli enti del Servizio sanitario nazionale le verifiche della magistratura contabile sulla gestione finanziaria. Il successivo d.l. n. 174/2012 ha previsto che l’accertamento di squilibri economico-finanziari, di mancata copertura di spese o di violazione di norme di regolarità contabile comporta per l’amministrazione l’obbligo di adottare, entro sessanta giorni, i provvedimenti di riequilibrio. Il controllo ha così acquisito una connotazione potenzialmente interdittiva, ma deve bilanciarsi con la tutela della salute di cui all’art. 32 Cost.
Sul piano economico-patrimoniale, il 2022 si è chiuso con una perdita d’esercizio superiore a 17 milioni di euro, a fronte di un utile nel 2021 e nel 2020. La gestione caratteristica è transitata in area negativa per un aumento dei costi non compensato dai ricavi. La perdita è stata ripianata dalla Regione. La Sezione esorta l’Azienda a perseguire un equilibrio stabile mediante un’efficiente programmazione dei costi strutturali.
Quanto ai termini di adozione dei bilanci, la Corte rileva che le proroghe regionali non hanno trovato fondamento nelle “particolari esigenze emerse nel corso delle operazioni di consolidamento” richieste dalla legge regionale, invitando la Regione a evitarle. Sul fronte degli acquisti, permane il ricorso non esclusivo a Consip o alle centrali di committenza e un uso diffuso della proroga contrattuale: richiamando il Cons. Stato n. 8292/2023, la Sezione ribadisce che la proroga ha carattere eccezionale e temporaneo e che un ricorso ampio contrasta con le esigenze concorrenziali.
La Corte accerta poi il mancato rispetto dei tetti alla spesa farmaceutica per acquisti diretti e alla spesa per dispositivi medici per tutto il triennio, nonché il superamento dei limiti alla spesa per il personale a tempo determinato, con incidenze percentuali crescenti rispetto alla spesa del 2009. Invita l’Azienda ad adottare con urgenza le azioni correttive e a completare l’atto aziendale sull’attività libero-professionale intramuraria.
In esito, la Sezione accerta la perdita dell’esercizio 2022 e il mancato rispetto dei tetti di spesa, raccomanda il perseguimento dell’equilibrio economico-finanziario e dispone la trasmissione della deliberazione agli organi regionali e aziendali.
Nota della Redazione
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