Pensione privilegiata: domanda in costanza di servizio inefficace (Corte dei Conti Sez. I App. n. 193 del 28.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento d’ufficio del trattamento pensionistico privilegiato, ai sensi dell’art. 167 del d.P.R. n. 1092/1973, presuppone l’accertamento dell’inidoneità assoluta a qualsiasi impiego e mansione, con cessazione dal servizio per infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio; in tale ipotesi la decorrenza coincide con la data di accertamento dell’inidoneità. Fuori da tale presupposto trova applicazione l’art. 191 del d.P.R. n. 1092/1973, che richiede un’apposita domanda dell’interessato, quale atto di impulso del procedimento, con decorrenza del diritto dal primo giorno del mese successivo alla presentazione. La domanda presentata in costanza di servizio e prima del collocamento a riposo per limiti di età è tamquam non esset: essa avvia solo l’accertamento dei requisiti sanitari e non è sostitutiva od equivalente della domanda che il dipendente cessato dal servizio deve proporre. Nessun danno da ritardo è configurabile a carico dell’Istituto che abbia tempestivamente liquidato la pensione ordinaria.
Il Fatto
Il ricorrente, militare collocato in quiescenza per limiti di età, aveva presentato in data 26.03.2020, prima della cessazione dal servizio, domanda di pensione privilegiata ordinaria. L’INPS rigettava l’istanza con nota del 16.05.2023. La Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, con sentenza n. 284/2024, respingeva il ricorso e compensava le spese.
L’interessato proponeva appello, deducendo la violazione degli artt. 167 e 168 del d.P.R. n. 1092/1973 e il difetto di motivazione, sostenendo che le disposizioni in materia non escludono la domanda in costanza di servizio. Con un secondo motivo lamentava la violazione del principio di ragionevole durata del procedimento amministrativo, chiedendo il riconoscimento del trattamento di privilegio dal primo giorno del mese successivo alla domanda, oltre arretrati e il risarcimento del danno da ritardo. L’INPS chiedeva la conferma della sentenza, rilevando che la cessazione era avvenuta per limiti di età e non per perdita dell’idoneità fisica.
La Motivazione della Corte
La questione attiene al riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato. Il Collegio ritiene infondato il primo motivo di impugnazione. La sentenza di prime cure ha correttamente ricostruito l’iter procedimentale, chiarendo che la domanda presentata prima del collocamento a riposo ha consentito soltanto di avviare il procedimento di accertamento dei requisiti sanitari in vista del futuro beneficio, senza poter essere considerata sostitutiva o equivalente della domanda che il dipendente cessato dal servizio deve presentare.
La Corte ricostruisce il quadro normativo. L’art. 167 del d.P.R. n. 1092/1973 impone all’amministrazione di provvedere d’ufficio al riconoscimento del trattamento privilegiato quando sia accertata l’inidoneità assoluta a qualsiasi impiego e mansione, con conseguente cessazione dal servizio per infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio; in tal caso la decorrenza coincide con la data di accertamento dell’inidoneità. In assenza di tali presupposti opera invece l’art. 191 del d.P.R. n. 1092/1973, che esige un’apposita domanda, atto di impulso della procedura di accertamento dei requisiti, con decorrenza del diritto, in caso di esito positivo, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione.
Nel caso di specie il congedo è avvenuto per limiti di età. Non trova dunque applicazione l’art. 167, bensì l’art. 191. La domanda presentata durante lo svolgimento del servizio è tamquam non esset, tanto più che l’accertamento della dipendenza delle patologie dal servizio è intervenuto in un momento successivo, come osservato in sentenza.
Quanto al secondo motivo, concernente la ragionevole durata del procedimento, il Collegio lo ritiene parimenti infondato. Le pretese di natura risarcitoria sono prive di fondamento per insussistenza dei presupposti di legge: la domanda di liquidazione del trattamento privilegiato presuppone che il dipendente sia cessato dal servizio, non potendosi far decorrere il dies a quo da una data antecedente al congedo. Nessun ritardo è addebitabile all’Istituto, che ha tempestivamente liquidato la pensione ordinaria, senza contestazioni da parte del pensionato.
L’appello è pertanto rigettato e la sentenza di primo grado confermata. Le spese di lite sono compensate stanti le specificità della vicenda; nulla per le spese di giudizio, data la gratuità delle cause previdenziali.
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Nota della Redazione
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