Ricalcolo pensione ausiliaria senza 2% ma con quota C (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 337 del 16.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel comparto militare, per gli anni di servizio dal 01.01.1998 al 31.12.2011, il coefficiente annuo di rendimento della pensione resta fissato all’1,8% e non al 2%, perché l’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, richiamato dall’art. 1867 del d.lgs. n. 66/2010, opera come limite massimo al trattamento derivante dall’art. 17, comma 1, della legge n. 724/1994 e dall’art. 2, comma 19, della legge n. 335/1995. È invece dovuta la maggiorazione della quota contributiva di pensione (c.d. quota C) per il montante accantonato durante il quinquennio di ausiliaria, ove il militare non abbia raggiunto l’aliquota massima di rendimento dell’80% di cui all’art. 54, comma 7, del d.P.R. n. 1092/1973. Il parziale accoglimento giustifica la compensazione delle spese.

Il Fatto

Il ricorrente, ex appartenente all’Esercito Italiano collocato in pensione il 01.12.2022 con transito in riserva nel sistema retributivo, ha adito la Corte dei conti per ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico. Due le pretese avanzate.

Con la prima ha chiesto l’applicazione del coefficiente di rendimento annuo del 2%, anziché dell’1,8%, per gli anni di servizio dal 01.01.1998 al 31.12.2011, deducendo che l’errore si ripercuote sul coefficiente della pensione totale. Con la seconda ha chiesto il ricalcolo della quota contributiva per il periodo successivo al 01.01.2012, includendo il servizio svolto in ausiliaria dal 01.12.2017 al 01.12.2022, ai sensi dell’art. 1864 del C.O.M. L’INPS ha eccepito la carenza di legittimazione passiva quale mero ordinatore secondario di spesa; il Ministero della Difesa ha confermato la legittimità del proprio operato, rappresentando che la liquidazione era ancora provvisoria.

La Motivazione della Corte

Sulla prima pretesa il Giudice richiama i principi già affermati da altre Sezioni giurisdizionali (Sez. Lazio n. 437/2024; Sez. Puglia n. 141/2024; Sez. Lombardia n. 110/2024) e respinge il motivo. L’art. 17, comma 1, della legge n. 724/1994 ha esteso ai regimi sostitutivi l’aliquota del 2% solo per le anzianità maturate dal 1° gennaio 1995. Tuttavia, per esigenze di contenimento della spesa, l’art. 2, comma 19, della legge n. 335/1995 ha stabilito che tale applicazione non può comportare un trattamento superiore a quello spettante secondo le aliquote della normativa vigente.

Per il comparto militare l’art. 1867 del C.O.M. ha richiamato entrambe le disposizioni, oltre all’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973. Quest’ultimo, di applicazione generale, fissa l’aumento di 1,80 punti percentuali per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo. Secondo il Giudice la previsione non solo conserva carattere generale, ma assume la funzione di fissare un limite massimo al trattamento derivante dall’applicazione delle norme richiamate. Poiché il trattamento del ricorrente è stato calcolato su tale base, la censura è infondata.

Sulla seconda pretesa la Corte accoglie. Il ricorrente non avrebbe superato l’aliquota massima di rendimento dell’80% di cui all’art. 54, comma 7, del d.P.R. n. 1092/1973. Va quindi riconosciuto il diritto alla maggiorazione richiesta, valorizzando il montante contributivo maturato nel periodo di ausiliaria, oltre all’aumento del decimo a titolo di pensione privilegiata ordinaria. Il riconoscimento trova conferma nella stessa condotta dell’Amministrazione della Difesa, che ha affermato — senza però documentarlo — di aver rideterminato il trattamento provvisorio.

Le spese sono compensate in ragione del parziale accoglimento e del quadro normativo e giurisprudenziale non sempre chiaro. La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 14 maggio 2025.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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