Contratti a termine nel pubblico impiego: danno comunitario e onere della prova (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17312 del 24.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impiego pubblico contrattualizzato, l’illegittima apposizione del termine al contratto di lavoro non consente la conversione del rapporto a tempo indeterminato, ma legittima il risarcimento del danno comunitario. Il lavoratore è esonerato dalla prova del pregiudizio subito: grava sul datore di lavoro l’onere di dimostrare la legittimità del ricorso al termine, ossia la ricorrenza dei requisiti richiesti dall’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 nel testo applicabile ratione temporis. La liquidazione del danno secondo il parametro oggettivo dell’art. 32 della legge n. 183/2010, compreso tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità, è censurabile in cassazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., solo in caso di motivazione assente, illogica o contraddittoria.
Il Fatto
Una lavoratrice era stata assunta presso un’azienda sanitaria regionale in forza di una serie di contratti a termine. Il Tribunale, adito dalla dipendente, aveva accertato l’illegittimità di quei contratti per difetto della causale giustificatrice e aveva riconosciuto il diritto al risarcimento del danno, escludendo invece la conversione del rapporto a tempo indeterminato.
La Corte d’Appello aveva confermato la decisione, qualificando il pregiudizio come danno comunitario e quantificandolo in otto mensilità della retribuzione globale di fatto. L’azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, resistito dalla lavoratrice con controricorso.
La Motivazione della Corte
I primi tre motivi denunciavano errores in procedendo e violazione delle regole sull’onere della prova. La Corte li ha dichiarati infondati. La pronuncia di rigetto della censura sull’abusivo ricorso al contratto a termine, resa dal primo giudice, si evince dal rinvio per relationem e dal diretto apprezzamento, insindacabile, della valenza probatoria del certificato di servizio prodotto dalla lavoratrice.
Quanto all’onere probatorio, la Corte ha ribadito che esso è limitato, per il lavoratore, alla dimostrazione dell’avvenuto impiego a termine; il datore è invece tenuto a comprovare la legittimità del ricorso ad esso, ossia la ricorrenza dei requisiti richiesti dall’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001. La violazione dell’art. 2697 cod. civ. è dunque esclusa.
Non sussiste nemmeno l’omessa pronuncia sul risarcimento. La Corte d’Appello ha richiamato il principio di diritto di Cass. Sez. Un. n. 5072/2016, precisando che il lavoratore è esonerato dalla prova del pregiudizio. Il vizio di omessa pronuncia, ha osservato il Collegio, è configurabile solo quando risulti del tutto omesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto; non ricorre se, pur mancando una specifica argomentazione, la decisione adottata sia incompatibile con la pretesa della parte (richiamate Cass. n. 12652/2020 e Cass. n. 2151/2021).
Il giudice del merito non è tenuto a esaminare singolarmente ogni allegazione, essendo sufficiente, ai sensi dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., l’esposizione concisa degli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della decisione: restano disattesi per implicito gli argomenti incompatibili con la soluzione adottata.
Il quarto e il quinto motivo, trattati congiuntamente, censuravano la determinazione equitativa del danno. La Corte li ha dichiarati infondati. Il riferimento all’art. 32 della legge n. 183/2010, in coerenza con Cass. Sez. Un. n. 5072/2016, opera solo quale parametro oggettivo di liquidazione; il rinvio all’art. 8 della legge n. 604/1966 riguarda i criteri di determinazione. La quantificazione tra minimo e massimo è censurabile solo per motivazione assente, illogica o contraddittoria (richiamate Cass. n. 13664/2024 e Cass. n. 34741/2023). Nel caso concreto la Corte territoriale ha ancorato l’indennità alla durata del rapporto illegittimo, con motivazione non mancante alla luce di Cass. n. 5083/2014. Il ricorso è stato rigettato, senza attribuzione delle spese per la tardività del controricorso.
Nota della Redazione
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